Per pubblicare foto sul web, occhio a chi compare all’interno, si rischia un risarcimento

Pubblicare le foto in cui compaiono altre persone è possibile, ma soltanto a determinate condizioni. Quelle che sono state ignorate da una donna, condannata a pagare 5mila euro di risarcimento danni per aver messo su Facebook le foto dei nipoti minorenni. I dettagli.

Attenzione a ciò che si pubblica sui social network, perché si può rischiare concretamente di dover pagare i danni. Ed è infatti ciò che è successo ad una zia che ha scelto di pubblicare sul noto social Facebook le foto dei nipoti minorenni.

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pixabay

Un comportamento che, evidentemente, non è piaciuto ai familiari e che ha avuto strascichi in tribunale. In sede giudiziaria il magistrato ha infatti condannato la donna ad un risarcimento pari a 5mila euro, perché colpevole di aver pubblicato foto di minorenni senza aver rispettato uno specifico requisito. Quale? Lo vedremo insieme nel corso di questo articolo, che riguarda un possibile caso concreto e comune in moltissimi ambiti familiari. Che cosa si rischia? Scopriamolo.

Pubblicazione di foto altrui sui social network: qual è il presupposto necessario?

Poco sopra abbiamo ricordato in sintesi una vicenda che è stata giudicata dal Tribunale di Rieti, con un provvedimento che ha subito fatto il giro del web. Ma il motivo della condanna al risarcimento danni è ben preciso: la parente è stata condannata al risarcimento di 5mila euro per aver pubblicato immagini dei nipoti minorenni, ma senza il consenso di uno dei genitori.

D’altronde la legge è molto chiara a riguardo. Ed anzi onde evitare di finire nel bel mezzo di vicende di questo tipo, è preferibile ricordare che:

  • le immagini rappresentano un dato personale,
  • e proprio per questo, ai fini del loro trattamento, è necessario il consenso dell’interessato, ovvero della persona in esse ritratta.

In caso contrario, la diffusione di dette immagini dà luogo ad una illecita interferenza nella vita privata altrui. Nello specifico, sottoposto a tutela è il diritto all’immagine e alla privacy della persona che compare nella foto.

Quanto appena ricordato vale nel caso di foto in cui compaiano adulti, mentre nelle circostanze nelle quali si tratti di minori, il consenso alla pubblicazione deve essere domandato ai genitori. E questi ovviamente saranno liberi di darlo, oppure no. In ogni caso non ha alcuna importanza il fatto che il terzo abbia già il legittimo possesso delle immagini o che sia un parente. Serve in ogni caso l’autorizzazione del genitore.

Anzi il noto regolamento sulla protezione dei dati personali, detto in breve GDPR, ha inserito una tutela potenziata per l’immagine del minorenne, per cui basta che anche soltanto uno dei genitori non sia d’accordo per dare luogo all’illegittimità della pubblicazione delle fotografie.

La condotta della donna in violazione delle regole in tema di privacy e l’interferenza nella vita privata

Evidentemente le regole di cui sopra non erano conosciute o sono state scavalcate dalla donna che, pur parente e persona in possesso delle foto ritraenti i nipoti minorenni, non era solo per questo autorizzata alla pubblicazione su FB, il notissimo social network cui sono iscritti milioni di persone. La persona – poi condannata – aveva pubblicato su FB foto e filmati dei suoi nipoti senza il benestare del padre dei bambini. Quest’ultimo non approvava l’esposizione dei figli sui social network e perciò la donna non avrebbe dovuto pubblicare le foto, in mancanza del consenso.

Peraltro a determinare il contenuto della condanna al risarcimento danni hanno contribuito anche due elementi a sfavore della donna, ritenuta troppo ‘disinvolta’ nel suo comportamento. Infatti la zia non aveva provveduto a rimuovere le foto neanche dopo aver ricevuto una diffida e le foto erano state condivise in modalità “pubblica”, ovvero erano visualizzabili da chiunque fosse entrato nel profilo della donna, anche un terzo del tutto sconosciuto.

La sentenza del tribunale che ribadisce il divieto di pubblicare foto senza consenso

Alla luce del comportamento della donna, la logica conseguenza è stata dunque la condanna al risarcimento pari alla cifra di 5mila euro, da consegnare al padre dei bambini, ovvero colui che si era dimostrato contrario alla scelta della pubblicazione delle foto dei suoi figli minorenni.

Il tribunale di Rieti ha deciso per il risarcimento pure nella considerazione per la quale la donna aveva scelto di rimuovere le foto oggetto di contesa, ma soltanto in modo tardivo. Insomma quanto basta per ritenere integrata la violazione delle regole sulla riservatezza dei minori.

Essa trova il suo fondamento giuridico in particolare nella legge n. 176 del 1991, recante la ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989. Ma il giudice chiamato a decidere sulla controversia ha individuato ulteriori violazioni dell’art. 10 del Codice Civile – relativo all’abuso dell’immagine altrui – e dell’art. 2 della Costituzione. Tutti elementi che hanno configurato una chiara responsabilità della donna e che hanno dunque condotto alla condanna al risarcimento danni.

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