Congedo con legge 104: l’ordine di priorità da rispettare per non avere brutte sorprese

Il congedo straordinario retribuito viene concesso secondo un preciso ordine di priorità e richiede come requisito fondamentale la convivenza.

Questa opportunità (legge 388/2000) consente a un familiare di un disabile grave di prestare assistenza mantenendo il posto di lavoro. La persona con disabilità deve essere riconosciuta in situazione di gravità ai sensi della legge 104/92 articolo 3 comma 3. La domanda di congedo straordinario ha validità a partire dalla sua presentazione: la durata massima è di due anni nell’arco dell’intera vita lavorativa.

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Un limite complessivo per tutti gli aventi diritto: non è infatti previsto il cosiddetto ‘raddoppio’.

Congedo straordinario e ordine di priorità: il quesito

Un lettore ha inviato il seguente quesito: “Ho una cognata con grave disabilità e titolare di L.104, avrei intenzione di chiedere il congedo straordinario. Sono residente assieme a lei proprio nella sua abitazione poiché sono un medico e recentemente, a causa di un episodio in cui la stessa ha perso i sensi, l’unico in famiglia in grado di prestarle soccorso sono stato io, pertanto mi sono offerto di accudirla. La famiglia è composta da molti altri familiari tra figli sorelle e fratelli, ma nessuno di loro è convivente e nessuno di loro ha la possibilità di accudirla sia per questioni logistiche (i figli sono residenti uno all’estero e uno in Liguria).

I fratelli sono tutti più grandi di età (tra i 70 e gli 84 anni) senza particolari patologie a parte qualcuno di loro, ma a causa dell’età avanzata non sarebbero in grado di prendersi cura di lei. Premesso che nessuno di loro possiede il requisito di convivenza. Il mio ente, datore di lavoro, può opporre qualche problema alla richiesta di congedo straordinario?”

Come funziona

Il congedo straordinario retribuito di due anni, come già evidenziato, deve rispettare un preciso ordine di priorità:

  • coniuge, parte dell’unione civile convivente o convivente di fatto della persona con disabilità grave;
  • genitori, inclusi quelli adottivi o affidatari, della persona disabile grave nel caso in cui il coniuge, la parte dell’unione civile o il convivente di fatto sia deceduto, mancante o con patologie invalidanti;
  • figlio convivente del disabile grave solo nel caso in cui il coniuge convivente, la parte dell’unione civile convivente oppure il convivente di fatto, entrambi i genitori della persona con disabilità grave siano mancanti, deceduti o con patologie invalidanti;
  • fratello o sorella convivente nel caso in cui il coniuge o la parte dell’unione civile convivente, il convivente di fatto, entrambi i genitori e i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  • parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità, solo se tutti i familiari indicati precedentemente siano deceduti, mancanti oppure con patologie invalidanti.

La convivenza- che presuppone la stessa residenza, e viene soddisfatta anche se si ha lo stesso indirizzo e numero civico, ma interni diversi– deve durare per l’intero periodo di congedo.

Chi può usufruire del congedo straordinario

Il congedo non può essere utilizzato indifferentemente dai familiari. L’età avanzata, ad esempio del coniuge, non è considerato un motivo valido per permettere il passaggio del diritto ad altri familiari. Questo chiarimento è contenuto nell’interpello n. 43 del 21 dicembre 2012 del Ministero del Lavoro. Gli unici casi contemplati sono quelli quindi previsti dal legislatore: ossia decesso, mancanza oppure patologie invalidanti.

Congedo straordinario e priorità

Rispondendo al quesito del lettore, la cognata risulta essere, secondo i gradi di parentela, affine di secondo grado. Quindi, secondo la legge, il diritto a richiedere il congedo straordinario spetta a tutti gli altri familiari secondo l’ordine di priorità (salvo le eccezioni previste e già evidenziate). Può decidere  invece richiedere i permessi retribuiti, estesi anche ai parenti e affini di secondo grado (senza obbligo di priorità.)

Se hai dubbi o vuoi porre una domanda di carattere previdenziale, fiscale e legge 104, invia qui il tuo quesito.

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