Convivenza e congedo straordinario legge 104: quando non serve vivere nello stesso appartamento

La convivenza con il familiare disabile grave è uno dei requisiti previsti per poter richiedere il congedo straordinario di due anni.

C’è un’unica eccezione. Non è richiesta per i genitori, anche adottivi, che hanno necessità di occuparsi di un figlio con disabilità. L’indennità è pari alla retribuzione dell’ultimo mese che precede il periodo di assenza dal lavoro. Sono però esclusi gli emolumenti variabili dello stipendio, entro un limite massimo di reddito, rivalutato ogni anno.

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Foto Pixabay

Durante il congedo straordinario non si maturano ferie, tredicesima e trattamento di fine rapporto, ma il periodo è valido ai fini del calcolo dell’anzianità assicurativa. 

Convivenza e congedo straordinario: il quesito

Un lettore ha inviato il seguente quesito: “Io abito in una casa divisa in due appartamenti interno a e interno b, comunicanti dall’interno, mia madre inferma abita nell’appartamento più piccolo, comunicante con il mio nonostante ci sia un interno diverso. Devo prendere la residenza da mia madre per avere il congedo parentale?”

Chi può richiedere il congedo straordinario

Possono usufruire di questa agevolazione i lavoratori dipendenti secondo un preciso ordine di priorità. Ossia:

  • coniuge o parte dell’unione civile convivente della persona disabile in situazione di gravità;
  • padre o madre, anche adottivi o affidatari del disabile in caso di mancanza, decesso o presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte dell’unione civile convivente;
  • figlio convivente, esclusivamente quando in cui il coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente o entrambi i genitori della persona con disabilità siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  • fratello o sorella convivente del disabile grave, nel caso in cui il coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente, entrambi i genitori e i figli conviventi risultino mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  • parente o affine entro il terzo grado convivente nel caso in cui il coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli/sorelle conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  • uno dei figli non ancora conviventi con la persona disabile grave, a patto che la convivenza si instauri successivamente, nel caso in cui il coniuge o parte civile convivente, i genitori, i figli e i fratelli conviventi, i parenti o affini entro il terzo grado conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

La domanda è valida dalla sua presentazione e ha una durata massima di 24 mesi, frazionabili anche in giorni, nell’arco dell’intera vita lavorativa. La persona per cui si chiede il congedo straordinario deve essere in una situazione di disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104/92, riconosciuta dalla competente commissione medica integrata ASL/INPS.

Il chiarimento sul requisito di ‘convivenza’

Per poter richiedere il congedo straordinario retribuito di due anni è necesaria la coabitazione. Va provata tramite dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/20000 artt. 46 e 47.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la lettera circolare n. 3884 del 18 febbraio 2010, ha però chiarito che essere residenti nello stesso palazzo, seppur con interni diversi, non va a pregiudicare l’assistenza al genitore disabile. Quindi per soddisfare il requisito della convivenza basta avere la residenza allo stesso indirizzo e al medesimo numero civico, nonostante gli appartamenti siano diversi. L’INPS, recepite le nuove indicazioni ministeriali, tramite messaggio n. 6512 del 4 marzo 2010 aveva confermato sufficienti questi elementi.

La circolare INPS n.32 del 6 marzo 2012 ha ulteriormente evidenziato come il requisito della convivenza venga soddisfatto anche con la dimora temporanea. A patto che venga però richiesta prima del congedo.

Quindi, nel caso descritto dal lettore, non è necessario il cambio di residenza per poter richiedere il congedo straordinario per il genitore disabile.

Se hai dubbi o vuoi porre una domanda di carattere previdenziale, fiscale e legge 104, invia qui il tuo quesito.

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