Superbonus, bonus edilizi e cessione crediti: basta una Pec per risolvere i problemi, lo dice il Fisco

Superbonus e non solo. I dettagli sulla correzione degli errori nella comunicazione della cessione dei crediti sui bonus edilizi, si trovano nella circolare n. 33/E/2022 delle Entrate.

Una circolare dello scorso ottobre dell’Agenzia delle Entrate ha dato ulteriori chiarimenti in tema di bonus edilizi, mai troppi in realtà se consideriamo che si tratta di un terreno molto complesso ed articolato, e in cui semplici cittadini, professionisti ed addetti ai lavori hanno finora trovato difficoltà nell’interpretare ed applicare varie regole (in primis quelle sul ben noto Superbonus).

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Ebbene, nella circolare n. 33/E del 6 ottobre l’Amministrazione finanziaria spiega che, in tema di cessione di crediti, è sufficiente una PEC per sanare e correggere gli errori nelle relative comunicazioni di cessione. In buona sostanza, la circolare include le istruzioni per far fronte agli errori formali (ma anche sostanziali) emersi nell’iter di comunicazione di opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura collegati ai bonus edilizi. Com’è ben noto si tratta di una opzione che rientra nel quadro di agevolazioni di cui all’art. 121 del Dl 34/2020 (decreto Rilancio).

Vediamo da vicino questi argomenti, che di sicuro interesseranno tutti coloro che si sono interfacciati, o che lo faranno nei prossimi mesi, con la complessa disciplina dei bonus edilizi. I dettagli.

Superbonus, bonus edilizi e campo di applicazione della circolare n. 33/E/2022 dell’Agenzia delle Entrate

D’altronde l’oggetto della circolare parla chiaro, perché si riferisce alle modifiche previste dal decreto “Aiuti-bis” alla disciplina dell’opzione per la cessione o per lo sconto, al posto delle detrazioni fiscali di cui al decreto Rilancio, ma anche perché contiene chiarimenti in merito alla regolarizzazione di errori sostanziali e formali nella indicazione dei dati nella comunicazione per l’uso dell’opzione.

Ebbene, come ricorda la citata circolare, l’art. 121 del decreto Rilancio, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020, dispone che i soggetti che hanno diritto alle detrazioni per le opere di eliminazione delle barriere architettoniche, riduzione del rischio sismico, recupero o restauro della facciata degli edifici, ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici – Superbonus compreso – possono optare, al posto dell’utilizzo diretto della detrazione fiscale, per una diversa agevolazione consistente in un contributo come:

  • sconto anticipato dai fornitori che hanno realizzato gli interventi;
  • o cessione di un credito d’imposta di importo uguale alla detrazione spettante.

L’esercizio dell’opzione è reso noto dal beneficiario dell’agevolazione stessa all’Agenzia delle Entrate servendosi di un modello ad hoc – Comunicazione – approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia.

E proprio con la Circolare 33/E/2022, l’Amministrazione finanziaria ha indicato come fare per correggere gli errori formali, commessi nella predisposizione delle comunicazioni di opzione appena citate. Il riferimento ovviamente va sia alla cessione del credito che allo sconto in fattura collegati ai bonus edilizi.

La circolare spiega come comportarsi in caso di errori formali in tema di opzione per la cessione crediti

Come abbiamo accennato, la circolare menzionata indica come comportarsi in caso di errori formali in fase di comunicazione della cessione dei crediti sui bonus edilizi. Per le Entrate l’errore – o l’omissione – collegato ai dati della citata comunicazione che non
implica la modifica di elementi essenziali della detrazione in gioco, e perciò del credito ceduto, può essere ritenuto meramente formale.

In particolare possono essere considerati errori formali, ad esempio, quelli legati ai seguenti dati e informazioni di cui al modello di comunicazione (frontespizio, quadro A o seguenti): recapito, codice identificativo dell’asseverazione presentata all’ENEA per gli interventi di riqualificazione energetica di tipo Superbonus, codici fiscali del rappresentanti del beneficiario e relativo codice carica, indicazione dell’eventuale presenza dell’amministratore nel campo “Condominio minimo”, stato di avanzamento lavori, dati catastali, indicazione del semestre di riferimento (spese 2020), tipologia di cessionario o  data di esercizio dell’opzione.

Ebbene in questi casi l’interessato potrà agevolmente far fronte all’errore formale in gioco, semplicemente facendo pervenire un messaggio di PEC all’indirizzo ad hoc annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it

Ulteriori dettagli forniti dalle Entrate

Basta una nota, in cui con precisione si evidenzia però qual è l’errore formale e quali sono i dati corretti. Ma non servono altre comunicazioni. Ovviamente all’Agenzia delle Entrate spetterà il compito di effettuare controlli su ciascuna delle Pec ricevute (verifica dei documenti di identità allegati).

E, come specifica la citata circolare, soltanto in ipotesi di rispondenza di dati e documenti, l’ente darà luogo alla lavorazione della richiesta di correzione dell’errore formale, legato all’utilizzo della cessione dei crediti bonus edilizi.

Concludendo, nella circolare le Entrate spiegano altresì che se nella comunicazione sono state per errore inserite o omesse le informazioni di cui sopra, ma in concreto vi sono tutti i presupposti e i requisiti di cui alla legge ai fini della spettanza della detrazione fiscale, l’opzione è ritenuta comunque valida ai fini fiscali. Perciò il collegato credito può essere ceduto in via ulteriore o usato in compensazione dal primo cessionario o dal fornitore che ha fatto valere lo sconto.

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