Fotovoltaico con Superbonus? La risposta delle Entrate che fuga ogni dubbio

Fotovoltaico come intervento trainato e Superbonus, l’Agenzia si esprime in modo netto con una fresca risposta ad interpello di qualche giorno fa. I dettagli. 

In queste pagine già più volte abbiamo sottolineato l’importanza delle cosiddette istanze di interpello rivolte dai cittadini all’Agenzia delle Entrate, e la loro rilevanza è indubbia se pensiamo a temi delicati quali il Superbonus.

superbonus
canva

Recentemente l’Amministrazione finanziaria proprio con una risposta ad interpello ha dato nuovi chiarimenti molto utili in tema di fotovoltaico e maxi agevolazione dell’edilizia. Ci riferiamo in particolare alla risposta n. 545 dello scorso 4 novembre. 

Perché è così significativo questo documento scritto delle Entrate? Su quali aspetti del dibattuto Superbonus fa chiarezza? Scopriamolo insieme di seguito. 

Superbonus: la recente istanza di interpello e la risposta n. 545 dell’Agenzia

E’ ben noto che le funzioni principali delle Entrate hanno a che fare con la gestione, l’accertamento, il contenzioso e la riscossione dei tributi. Ma non solo. Grazie alle circolari e alle risposte ad interpello, l’ente ha anche il ruolo di fugare dubbi ai contribuenti, alle prese con l’interpretazione di norme e regole e tenuti al rispetto di obblighi fiscali.  

Come accennato in apertura, proprio l’interpello ha avuto recentemente rilievo in riferimento ad una questione pratica connessa al Superbonus. Si tratta di fatto di un’istanza che il contribuente fa all’Agenzia delle Entrate prima di mettere in pratica un comportamento fiscalmente rilevante e per avere delucidazioni in merito ad un caso concreto e personale. Ci riferiamo a circostanze che tirano in ballo l’interpretazione, l’applicazione o la disapplicazione di norme di legge di diversa natura collegate a tributi erariali e non solo. Infatti non sempre queste attività sono agevoli per il cittadino e, talvolta, il contributo chiarificatore delle Entrate si rivela essenziale.  

Ebbene, in base alla recente e summenzionata risposta ad interpello n. 545 dello scorso 4 novembre, la maxi agevolazione del Superbonus scatta anche se l’utenza e il contratto di cessione con GSE (gestore dei servizi energetici) sono intestati al comproprietario. A confermarlo è la suddetta risposta e anche se il soggetto che ha effettuato le spese, committente e intestatario delle fatture, è differente, non viene meno il diritto alla maxi detrazione. 

Il quesito posto dal contribuente

Nel quesito alle Entrate l’istante è un contribuente che, come comproprietario di un’unità immobiliare residenziale, ha compiuto, quale intervento “trainato” in base al Decreto Rilancio, l’installazione di un impianto fotovoltaico. Ebbene, nel quesito è emerso che: 

  • l’energia non auto consumata in sito (vale a dire non condivisa per l’auto consumo) è oggetto di cessione in favore del gestore dei servizi energetici (GSE);
  • l’istante è committente dei lavori di efficientamento, ma anche intestatario delle relative fatture, e colui che ha compiuto i pagamenti delle stesse, mentre l’intestatario dell’utenza elettrica e del contratto con il GSE è l’altro comproprietario e solo residente nell’immobile; 
  • il chiarimento richiesto attiene alla domanda per cui se, ai fini del Superbonus, è da ritenersi necessario che il beneficiario dell’agevolazione – avendo effettuato le spese per l’intervento di installazione dell’impianto fotovoltaico – debba essere anche considerato intestatario dell’utenza elettrica e del contratto di cessione dell’energia in surplus al citato gestore dei servizi energetici. 

Ebbene, come precisato nella risposta delle Entrate, in campo di fotovoltaico – intervento trainato e Superbonus, anche laddove l’utenza elettrica e il contratto di cessione con GSE dell’energia non auto consumata e non condivisa per l’auto consumo siano intestati al comproprietario dell’immobile, si può sfruttare la maxi agevolazione in oggetto. 

In base a quanto indicato dall’Agenzia, perciò, si ha diritto all’agevolazione introdotta dal Decreto Rilancio anche se l’utenza e il contratto di cessione sono intestati a un soggetto diverso da quello che ha sostenuto le spese per gli interventi, e ci riferiamo al committente dei lavori e all’intestatario delle fatture per le opere di installazione del fotovoltaico. 

Conclusioni

La risposta ad interpello in oggetto è stata quanto mai doverosa in mancanza di una specifica previsione normativa in proposito. E come detto non serve la coincidenza tra i due soggetti in quanto semplicemente non indicata dalla legge. Attenzione però: debbono comunque essere rispettati gli altri requisiti previsti per il meccanismo della maxi agevolazione. 

E lo spunto per le delucidazioni rese dall’ente nasce proprio dall’utile quesito posto dall’istante contribuente, ovvero un committente e intestatario delle fatture per i lavori di installazione dell’impianto fotovoltaico.   

Come visto sopra, l’Amministrazione finanziaria ha espresso un parere favorevole: l’istante può beneficiare comunque del Superbonus e indica, infatti, che il quadro normativo di riferimento e le regole consentono di includere l’installazione del fotovoltaico nella maxi agevolazione introdotta nel 2020. 

Proprio il comma 5 dell’art. 119 del Decreto Rilancio, non a caso, indica che l’installazione di impianti solari fotovoltaici collegati alla rete elettrica, installati anche sulle pertinenze, consentono di sfruttare i vantaggi del Superbonus. E così è specificato nel testo della risposta ad interpello n. 545 del 2022. 

Lascia un commento


Impostazioni privacy