La festività del 4 novembre spetta in busta paga? A molti non è chiaro

Nel cedolino di novembre alcuni lavoratori potrebbe troveranno il pagamento di una festività soppressa ma dipende dal proprio CCNL di settore.

Il 4 novembre si festeggia l’Unità nazionale, le forze armate e la commemorazione dei caduti di tutte le guerre: una ricorrenza molto importante per l’Italia.

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Al principio era riconosciuta come festa nazionale, ma dal 1977 rientra nelle festività soppresse; nello stesso tempo però la legge ha riconosciuto al lavoratore il diritto a 8 ore di permessi nel caso in cui tale ricorrenza non coincida con la domenica. Però in busta paga anche questa festività offre benefici in termini di permessi retribuiti. Ecco perché.

La festività del 4 novembre spetta in busta paga? Molti hanno dei dubbi

Il 4 novembre non è più un giorno festivo di lavoro e segnato di rosso sul calendario, ma nello stesso tempo potrebbe essere una festività pagata in più nel cedolino dello stipendio. Di conseguenza, una possibilità per il lavoratore di ottenere una retribuzione un po’ più alta a novembre.

Tutto però dipende dal proprio contratto di lavoro, perciò, non tutti i lavoratori riceveranno questo regalo così gradito. Infatti, essendo una festività soppressa il lavoratore che svolge una prestazione lavorativa il 4 novembre non riceverà un aumento di stipendio in modo automatico.

Essendo una ex festività, alcuni contratti di lavoro prevedono l’erogazione di 8 ore di permesso retribuito per quei lavoratori che hanno svolto un’attività lavorativa nella giornata del 4 novembre. Questo accade nel caso in cui il lavoratore non utilizza tali ore come permesso e di beneficiare di un incremento in busta paga.

Permesso retribuito

Accadde così nel contratto collettivo del Commercio dove si legge che i lavoratori possono fruire “di 4 o di 8 ore di permesso individuale retribuito, in sostituzione delle 4 festività abolite dalla legge”. Durante l’anno sono 32 le ore di permesso retribuito a cui ha diritto il lavoratore, cioè 8 per ogni giornata lavorativa. Le giornate lavorative sono quattro:

  • appunto il 4 novembre: giornata dell’Unità nazionale e delle forze armate;
  • il 19 marzo: san Giuseppe;
  • il giorno dell’Ascensione, ovvero 39 giorni dopo la Pasqua;
  • e infine il 29 giugno: san Pietro e Paolo.

In pratica, le 8 ore di permesso saranno erogate nel caso in cui il 4 novembre e le altre festività soppresse cadano in un giorno feriale e possono essere fruiti fino al 30 giugno dell’anno successivo a quello di scadenza.

Invece, nel caso in cui i permessi non vengano fruiti saranno pagati con una retribuzione di fatto, di solito, nelle mensilità di dicembre o gennaio dell’anno successivo.

Comunque sia, il lavoratore dovrà controllare il proprio contratto di lavoro per sapere se ha diritto o meno alle ore di permesso e a quanto ammontano.

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