Agevolazioni legge 104: permessi retribuiti e congedo straordinario, i dettagli poco conosciuti

Congedo straordinario e permessi retribuiti sono agevolazioni riservate a familiari di persone con disabilità grave legge 104/92.

I lavoratori dipendenti possono infatti fruire di tre giorni al mese, frazionabili anche in ore, oppure di un congedo straordinario retribuito di due anni nell’arco dell’intera vita lavorativa. 

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A patto però che il disabile da assistere sia riconosciuto in situazione di gravità secondo l’articolo 3 comma 3 della stessa legge. Per ottenere i benefici è necessario rispettare regole ben precise.

In particolare, il congedo straordinario richiede la convivenza con il disabile, e viene concesso secondo un preciso ordine di priorità per quanto riguarda i familiari che possono farne domanda.

Agevolazioni legge 104/92: i quesiti

Due i quesiti arrivati in redazione in merito al congedo straordinario e ai permessi retribuiti legge 104/92.

Il primo quesito: “Mi chiedevo: ma poi che succede nel momento in cui richiedo il congedo straordinario e bisogna avere la stessa residenza? Oltre al danno la beffa. Non solo ci perdo io lavorativamente ma anche mia madre verrebbe danneggiata redditualmente, perché farebbe cumulo.”

Il secondo quesito: “Posso ancora usufruire dei tre giorni mensili di permesso per mia mamma disabile che viene ricoverata in Casa di Riposo?”

Congedo straordinario e convivenza

Per poter richiedere il congedo straordinario è necessario che ci sia convivenza con il soggetto con disabilità grave che si intende assistere. È un requisito fondamentale (con un’unica eccezione: i genitori di un figlio disabile grave) che viene soddisfatto se si ha la residenza nello stesso indirizzo e allo stesso numero civico (seppur in interni diversi). La legge ammette anche la dimora temporanea, da stabilire sempre prima di fare domanda per il congedo. Può richiedere di iscriversi allo schedario della popolazione temporanea chi risiede in quel comune da minimo 4 mesi. Una volta però trascorsi 12 mesi, non si è più considerati temporanei, quindi è necessario chiedere l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente. Oppure sarà l’ufficiale d’anagrafe che, una volta verificata la dimora abituale, procederà con l’iscrizione d’ufficio.

Il domicilio invece non è sufficiente. In base a quanto stabilito dalla legge, è necessario far riferimento alla residenza, dimora abituale della persona, in quanto il domicilio è considerato “il luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi”.

Permessi retribuiti e ricovero

Non è possibile godere dei permessi se la persona con disabilità grave è ricoverata a tempo pieno in strutture, pubbliche o private, che garantiscono assistenza sanitaria continuativa

Fanno però eccezione i casi in cui:

  • il ricovero viene interrotto per necessità del disabile di effettuare visite e terapie, appositamente certificate, all’esterno;
  • se il ricovero a tempo pieno è di un disabile grave in stato vegetativo, oppure con prognosi infausta a breve termine;
  • la presenza della persona che presta assistenza è richiesta dai sanitari della struttura.

Secondo la sentenza n. 21416 del 14/8/2019 della Corte di Cassazione, il lavoratore può fruire dei permessi se il familiare ricoverato presso strutture residenziali di tipo sociale, come case-famiglia, comunità-alloggio o case di riposo, purché queste non forniscano assistenza sanitaria continuativa, bensì servizi di tipo ‘alberghiero’. 

Agevolazioni legge 104: le regole

In risposta al quesito del lettore in merito al congedo straordinario, confermiamo come convivenza e residenza in questo caso siano requisiti fondamentali per poter inoltrare la richiesta presso l’Inps. La legge non ammette deroghe.

Per quanto riguarda invece il quesito su permessi e ricovero, il lettore può continuare a utilizzarli se la madre è ricoverata presso strutture che non garantiscono assistenza continuativa. Altrimenti il beneficio decade. 

Se hai dubbi o vuoi porre una domanda di carattere previdenziale, fiscale e legge 104, invia qui il tuo quesito.

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