Superbonus a rischio se commetti questo errore con il bonifico, sono pochi a saperlo

L’Agenzia delle Entrate, con un recente documento di prassi, ha evidenziato il proprio orientamento in tema di Superbonus, pagamento delle relativa opere edilizie e utilizzo del bonifico non parlante. Chiariti i dubbi di non pochi contribuenti.

Le questioni sul Superbonus, esposte da privati, professionisti e addetti ai lavori certamente non mancano.

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D’altronde le norme sulla maxi agevolazione sono state più volte oggetto di revisione e correzione con decreto, a riprova di un impianto complessivo di regole che, sicuramente, avrebbe potuto essere scritto meglio. In prospettiva di un nuovo Governo che, con ogni probabilità, metterà mano su questo meccanismo, probabilmente per disporre una riforma piuttosto drastica, l’Agenzia delle Entrate continua intanto ad essere punto di riferimento per i contribuenti che chiedono chiarimenti su come muoversi all’interno del ‘labirinto’ normativo del Superbonus.

Ebbene, di seguito affronteremo nuovamente lo spinoso tema, ma da un differente punto di vista, ovvero quello di chi per errore abbia compiuto il pagamento di una fattura per lavori cui si applica la maxi agevolazione con un bonifico ordinario – invece di quello cd. parlante. Che succede in questi casi? Qual è la posizione delle Entrate in materia? Facciamo chiarezza.

Superbonus e bonifici parlanti: il contesto di riferimento

Ebbene, non bisogna dimenticare che una delle condizioni indispensabili per avvalersi delle detrazioni fiscali in campo edilizio (ecobonus, bonus mobili, bonus facciate e, soprattutto, Superbonus ma non solo) da parte delle persone fisiche è l’uso – per i pagamenti dei lavori – del cosiddetto bonifico “parlante”.

In particolare, il bonifico parlante per le agevolazioni fiscali consiste in una speciale tipologia di bonifico, bancario o postale, che include al suo interno vari dati del contribuente ma anche quelli del destinatario. Si tratta di uno strumento molto utile per documentare le transazioni economiche e per acclarare l’effettivo pagamento di interventi di ristrutturazione, risparmio energetico, acquisto mobili, arredi e grandi elettrodomestici e delle spese per le prestazioni rese dai professionisti. A differenza di un bonifico ordinario, quello parlante impone di inserire all’interno i dati sul tipo di bonus e il riferimento normativo, ma anche il numero, la data della fattura e la causale del versamento. Non debbono altresì mancare i dati fiscali del fornitore e del beneficiario dell’agevolazione.

In estrema sintesi, la differenza sta nei dati immessi: nel bonifico parlante e informazioni sono più dettagliate, mentre sono più sintetiche nel bonifico ordinario. D’altronde il maggior livello di dettaglio è giustificato dal fatto che il bonifico parlante consente di godere di una serie di agevolazioni e detrazioni fiscali non di poco conto – come appunto il ben noto Superbonus.

Proprio in considerazione del rilievo del bonifico parlante, non deve sorprendere che le banche abbiano attivato nel servizio di home banking dei propri utenti uno spazio ad hoc, in cui è possibile compilare questo specifico bonifico, consentendo così agli stessi istituti di credito / Poste italiane Spa di effettuare la ritenuta obbligatoria – oggi pari all’8% – a titolo di acconto.

Superbonus: come rimediare all’errore del pagamento con bonifico ordinario?

Ebbene, il contribuente che compia il pagamento dei lavori edilizi o di risparmio energetico – incluso anche il Superbonus 110% – con bonifico ordinario (il quale in quanto tale non permette di operare correttamente la sopra menzionata ritenuta d’acconto), può comunque riparare all’errore o omissione attraverso la cosiddetta ‘ripetizione del pagamento’.

In buona sostanza, egli può richiedere al fornitore la restituzione dell’importo versato con il bonifico non parlante – e in questo caso dunque errato – e di seguito rifare il pagamento con un corretto bonifico parlante.

Nel caso in cui non sia materialmente possibile rimediare con questo nuovo pagamento, i benefici fiscali possono essere ancora assegnati – a patto però che il contribuente abbia una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà emessa dalla ditta esecutrice dei lavori. Grazie a ciò, quest’ultima acclarerà che i corrispettivi accreditati sono stati correttamente contabilizzati allo scopo della loro imputazione nella individuazione del reddito d’impresa. Ma attenzione a ciò che ora diremo con riferimento al Superbonus.

Superbonus e bonifico parlante: le precisazioni delle Entrate nella circolare 28/E/2022

Il punto è che questa seconda soluzione al mancato pagamento con bonifico parlante, ha sempre ricevuto l’ok per tutti i bonus fiscali in cui occorre il requisito del bonifico “parlante”. Ma non per il Superbonus 110%. Proprio così: in un recente documento di prassi (Circolare 28/E/2022), le Entrate – diversamente da tutti gli altri bonus – non hanno fatto alcun riferimento, come rimedio al pagamento compiuto con bonifico “non parlante”, a misure differenti dalla mera ripetizione del pagamento con bonifico parlante. La motivazione di ciò, a ben vedere, è piuttosto chiara: contrastare la diffusa prassi di atti fraudolenti, che hanno caratterizzato finora le dinamiche del Superbonus.

Ecco perché per non perdere il Superbonus, la sola soluzione – in circostanze di pagamento con bonifico non parlante – è richiedere alla ditta esecutrice delle opere la restituzione della quota già pagata con il primo bonifico sbagliato, e senza indugio fare un nuovo bonifico questa volta parlante, in modo pienamente conforme alla legge.

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