Lavori trainati per Superbonus 110%? Hai più tempo grazie ai chiarimenti delle Entrate

Novità in tema di Superbonus 110% per quanto attiene alle tempistiche per richiedere i lavori incentivati dalla maxi agevolazione. Infatti per i proprietari di edifici vincolati il termine è stato fatto oggetto di proroga al 31 dicembre 2023.

Le vicende in tema di Superbonus non hanno finora rasserenato gli animi di molti addetti ai lavori e condomini che, tra un’inefficienza e l’altra, rischiano o hanno rischiato di perdere i benefici della maxi agevolazione fiscale, complici anche una serie di norme in materia che – come ricordato da più parti – potevano essere scritte meglio.

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Ebbene, una notizia positiva giunge per quanto riguarda i condomini vincolati, ovvero quei beni di proprietà privata, per cui sia stata notificata e motivata al proprietario una dichiarazione di interesse culturale su iniziativa della Soprintendenza di competenza.

In base agli ultimi aggiornamenti in materia, i proprietari avranno tempo fino al 31 dicembre del prossimo anno per adempiere ai lavori trainati che danno diritto al Superbonus. Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate, con una recente risposta ad interpello la quale chiarisce dunque che c’è un anno in più per coloro che hanno la volontà di utilizzare il bonus. I dettagli.

Superbonus 110% e edifici vincolati: la risposta ad interpello n. 462 del 2022 delle Entrate

Più tempo insomma per il proprietario di un’unità immobiliare nell’ambito di un condominio vincolato, per compiere i lavori agevolati con il Superbonus 110% all’interno della sua abitazione. La maxi agevolazione è nata allo scopo di rilanciare il settore dell’edilizia dopo la pandemia e per favorire l’ammodernamento e messa in sicurezza degli edifici, ma i problemi applicativi e le dispute non sono mancate.

Tuttavia, come accennato, l’Agenzia delle Entrate, grazie alla risposta all’interpello n. 462/2022 ad un contribuente, ha fatto luce sull’orizzonte temporale di possibile sfruttamento del Superbonus, su una unità immobiliare in un condominio vincolato.

Perciò ora non vi sono più dubbi: il Superbonus 110% andrà oltre l’anno in corso, per coprire tutto il prossimo anno fino alla scadenza del 31 dicembre del 2023. L’intervento dell’Amministrazione finanziaria ha inteso chiarire quelli che sono i termini di scadenza valevoli per gli interventi “trainati”, compiuti su un’unità immobiliare inclusa in edifici protetti ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del paesaggio, appunto cosiddetti ‘vincolati’.

In effetti il richiamo all’obbligo di compiere il controllo dei risultati del salto di classi con le identiche modalità già applicate agli immobili unifamiliari, aveva generato il dubbio che anche per gli appartamenti nei condomini vincolati fosse obbligatorio osservare le stesse modalità e scadenze.

Ci riferiamo dunque alla possibilità – più limitata – di avere il Superbonus fino al 31 dicembre di quest’anno, a condizione di avere realizzato almeno il 30% dei lavori a progetto entro il 30 settembre 2022. Ma appunto così non è.

Superbonus 110% ed edifici vincolati: interventi trainanti e trainati

Il riferimento normativo fatto dalle Entrate va al decreto Rilancio, provvedimento che fissa al 31 dicembre 2023 la scadenza del Superbonus 110%, e poi la facoltà di usufruire della stessa agevolazione fino al 2025 – ma calando la percentuale dell’agevolazione. Ovvero, sul piano delle scadenze, la detrazione vale nella misura del 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023; in misura del 70% per le spese sostenute nel 2024 e nella misura del 65% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025.

Nella risposta ad interpello, l’Agenzia ha altresì ricordato che – in linea generale – la maxi agevolazione scatta a fronte dei costi legati a taluni specifici interventi mirati alla riqualificazione energetica e alla scelta di misure antisismiche degli edifici – ovvero i cosiddetti interventi trainanti –  nonché ad altri interventi, realizzati congiuntamente ai primi – che prendono il nome di interventi trainati. Proprio questi ultimi sono quelli che qui interessano.

Superbonus 110% ed edifici vincolati: i limiti di applicazione dell’agevolazione

Rimarchiamo che il comma 2 dell’art. 119 del decreto Rilancio indica che, laddove l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio, o gli interventi trainanti di efficientamento energetico siano oggetto di divieto disposto da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la maxi agevolazione in oggetto scatta per le spese effettuate per gli interventi trainati di efficientamento energetico indicati nello stesso comma 2 del decreto. Ciò però a patto che dette opere garantiscano il miglioramento di almeno due classi energetiche del caseggiato o delle unità immobiliari oggetto di intervento oppure, se ciò è impossibile, l’ottenimento della classe energetica più alta.

In sintesi, il Superbonus vale comunque per le spese sostenute per gli interventi trainati di efficientamento energetico e pensiamo – ad esempio – alla sostituzione degli infissi o alla realizzazione del cappotto interno nelle singole unità immobiliari, facenti parte di un condominio tutelato.

Come detto sopra, era sorto il dubbio relativo al termine temporale entro il quale si ha diritto al Superbonus al 110% per i lavori trainati negli edifici vincolati. Ma la risposta ad interpello nei confronti del contribuente ha chiarito quanto sopra.

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