Superbonus 110%: se gli interventi non vengono eseguiti? Ecco cosa aspettarsi

Il Superbonus 110%, l’agevolazione fiscale per effettuare determinate tipologie di interventi sugli edifici, è stato prorogato dalla Legge di Bilancio 2022.

Sono previste diverse scadenze, a seconda del committente che sostiene le spese.

Superbonus
Foto Canva

Il superbonus spetta:

  • a condomini e persone fisiche per interventi su edifici da 2 a 4 abitazioni ed eventuali pertinenze. Ma anche a Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale fino al 31 dicembre 2025, nelle seguenti percentuali: 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023; 70% per le spese affrontate nel 2024; 65% per le spese sostenute nel 2025;
  • fino al 31 dicembre 2022 nella percentuale del 110% per gli interventi effettuati da persone fisiche sugli edifici unifamiliari. A condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30%;
  • fino al 31 dicembre 2023, sempre al 110% per gli interventi effettuati dagli Iacp su immobili, di proprietà o gestiti per conto dei comuni, a patto che al 30 giugno 2023 siano eseguiti lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo. Questa stessa scadenza si applica anche alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per i lavori su edifici assegnati in godimento ai soci.

Rientrano tra le i costi detraibili anche alcune delle spese affrontate per la realizzazione dell’operazione. Come, ad esempio, la progettazione degli interventi, la parcella per la direzione dei lavori, il rilascio del visto di conformità e delle attestazioni e delle asseverazioni necessarie alla detrazione. Oltre alle spese professionali preliminari per effettuare perizie o sopralluoghi, necessarie per verificare la fattibilità dei lavori e l’effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico così come richiesti dalla normativa. A patto però che gli interventi siano effettivamente realizzati.

Superbonus 110% e lavori mai realizzati: il quesito

Un lettore ha inviato il seguente quesito: “Bonus 110% non partono i lavori per sopraggiunti fattori di crisi nazionale ed internazionale. I progettisti devono essere pagati in caso non appunto non si eseguono più i lavori?”

Superbonus, gli interventi ammessi

Il superbonus 110% è previsto per:

  • gli interventi di isolamento termico sugli involucri;
  • la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni, sugli edifici unifamiliari oppure sulle unità immobiliari di immobili plurifamiliari indipendenti; 
  • gli interventi antisismici (sismabonus).

Oltre a questi lavori definiti ‘trainanti’, il superbonus spetta anche per quelli ‘trainati’, se effettuati insieme ad almeno uno degli interventi principali. Ossia per l’efficientamento energetico dell’edificio, per l’installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo o di colonnine di ricarica per i mezzi elettrici; o ancora per l’eliminazione delle barriere architettoniche.

Cosa succede se i lavori non partono?

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, nella circolare 24/202020, che è possibile detrarre le spese sostenute per le prestazioni professionali in relazione ai lavori. Ma solo se gli interventi a cui si riferiscono vengono realizzati.

Pagamento progettisti superbonus 110%

In merito al quesito del lettore, i professionisti che hanno realizzato i progetti o altra documentazione propedeutica ai lavori devono essere comunque pagati. Se la prestazione è stata svolta e la fattura emessa, l’onere resta al contribuente che ha ordinato gli interventi. 

Se hai dubbi o vuoi porre una domanda di carattere previdenziale, fiscale e legge 104, invia qui il tuo quesito.

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