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Cumulo pensioni Quota 100 e Quota 102 con redditi lavoro autonomo e co.co.co: il messaggio Inps chiarisce tutto

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Un recente messaggio Inps, il n. 3287 del 6 settembre, spiega quali sono gli effetti sulle pensioni legati alla proroga al 31 dicembre 2023 degli incarichi conferiti ai pensionati, per fare fronte all’emergenza sanitaria da coronavirus. 

Come è ben noto, l’Inps si occupa della liquidazione e del pagamento delle pensioni e delle indennità di natura previdenziale e assistenziale.

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Ma non è soltanto questo. Periodicamente infatti l’istituto pubblica documenti in cui offre utili chiarimenti ai titolari di pensione e a tutti coloro che stanno mettendo da parte contributi previdenziali per ottenerla.

In particolare di seguito ci soffermeremo su quanto precisato dall’Inps in un recente documento – il messaggio n. 3287 – che di fatto ha recepito le novità di cui al decreto Semplificazioni. In estrema sintesi il messaggio Inps si può riassumere così: in deroga rispetto alle regole generali, gli incarichi da lavoro autonomo e collaborazione coordinata e continuativa sono oggetto di cumulo con le pensioni fino a fine 2023.

Vediamo allora più da vicino i contenuti di questa comunicazione Inps, di grande importanza perché tocca temi quali Quota 100 e il cumulo a favore del personale medico e sanitario, utilizzato nella risposta alla pandemia da coronavirus.

Pensioni Quota 100 o Quota 102 cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e co.co.co: chi ne beneficia

La notizia di cui al titolo è di tutto rilievo: il cumulo varrà fino al 31 dicembre del prossimo anno e, come detto, si applicherà a favore dei medici ed infermieri attivi nella lotta alla pandemia. Il messaggio Inps n. 3287 infatti ha chiarito che le istituzioni – grazie al dl n. 73/2022 (decreto Semplificazioni) – hanno inteso disporre la proroga di altri 12 mesi per la scadenza della disciplina transitoria di cui all’art. 2-bis del decreto legge n. 18 del 2020 convertito con successiva legge n. 27 dello stesso anno.

Ebbene, la legge vigente ha fissato che onde rispondere efficacemente all’emergenza da COVID-19, a partire dal 30 aprile del 2020, Regioni e Province Autonome sono autorizzate ad assegnare incarichi di lavoro autonomo e di collaborazione coordinata e continuativa, verso dirigenti medici, veterinari e sanitari, come anche personale del ruolo sanitario del settore sanità e degli OSS collocati in quiescenza.

Ecco allora l’applicazione del cumulo a queste figure, come specificato nel messaggio Inps.

Il cumulo fino al 31 dicembre 2023 per il personale medico e sanitario

Nel dettaglio, la modifica in tema di pensioni apposta dall’art. 36, comma 4-bis del decreto Semplificazioni permette il conferimento degli incarichi, anche con proroga, fino al 31 dicembre del prossimo anno invece dell’originario termine corrispondente al 31 dicembre di quest’anno.

Ebbene, ciò che qui in particolare rileva è che fino a detta data i correlati redditi incassati continuano a essere oggetto di cumulo con il trattamento pensionistico Quota 100 o Quota 102, oltre alle varie altre tipologie di pensione, che sono già partecipi del meccanismo del cumulo secondo le regole in materia. Chiaramente, si tratta di un’agevolazione che l’Inps ha voluto ricordare, grazie al recente messaggio sopra citato.

Mentre la comunicazione scritta precisa altresì che l’incumulabilità reddito/pensioni si conserva soltanto per il trattamento previdenziale dei lavoratori precoci – aventi 41 anni di contributi –  ed anche per l’Ape sociale.

Infine, per quanto riguarda gli incarichi assegnati a tempo determinato, non ci sono integrazioni o novità rispetto alle regole vigenti. Di riferimento è e resta l’art. 3-bis del dl n. 2 del 2021. Detta regola infatti permette, dal 13 marzo dello scorso anno, alle aziende sanitarie e socio-sanitarie di assegnare, con scadenza non oltre il 31 dicembre di quest’anno, incarichi stipendiati al personale sanitario in stato di quiescenza avendo conseguito i requisiti anagrafici e contributivi per le pensioni di vecchiaia. In deroga alle regole generali in materia, che prevedono la cumulabilità della pensione con i redditi da lavoro, le istituzioni hanno fissato che il trattamento pensionistico per le mensilità per le quali l’incarico è pagato, viene fatto oggetto di sospensione.

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