Pensione di reversibilità, come cambia l’importo in caso di cumulo con altro reddito

La pensione di reversibilità è cumulabile con altri redditi ma l’importo spettante subirà delle modifiche. Scopriamo cosa ha stabilito una recente sentenza della Cassazione.

L’importo della pensione di reversibilità non può superare i redditi aggiuntivi, questo è quanto stabilito dalla Corte Costituzionale.

pensione di reversibilità
Adobe Stock

Le decurtazione dell’importo della pensione di reversibilità ha un limite se cumulata con altri redditi. Non potrà superare il reddito stesso. La Corte Costituzionale si è espressa lo scorso 30 giugno dichiarando illegittima la Legge 335/1995 nel punto in cui non prevede alcun limite alla decurtazione in caso di cumulo tra pensione ai superstiti e altri redditi. Esistono dei parametri da rispettare per stabilire la percentuale di decurtazione – tra il 75% e il 50% – che variano in base all’entità del reddito aggiuntivo. Proprio da questi riferimenti nascono le problematiche.

Pensione di reversibilità, le percentuali di decurtazione

La percentuale di cumulabilità è pari al 75% del trattamento pensionistico con reddito superiore a tre volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. La percentuale scende al 60% con reddito superiore a quattro volte il trattamento minimo annuo e al 50% con reddito superiore a cinque volte il trattamento minimo annuo sempre con riferimento allo stesso Fondo.

Applicando tali decurtazioni è possibile che le riduzioni superino l’entità del reddito stesso, evento che contraddice la ragione della disciplina del cumulo. Per garantire i principi di equità ed eguaglianza si è resa necessaria, dunque, una integrazione alla normativa vigente. È stato inserito un limite massimo alla decurtazione del trattamento di reversibilità che tuteli la citata disciplina. Non è possibile superare con la decurtazione la parte eccedente l’ammontare totale dei redditi aggiuntivi o si rischia di mettere in atto un’azione incostituzionale.

I dettagli della sentenza

Nella sentenza numero 162 del 30 giugno 2022, la Corte Costituzionale ha stabilito l’impossibilità di decurtare la pensione ai superstiti in caso di cumulo con altri redditi percepiti dal beneficiario per un importo superiore al totale dei redditi aggiuntivi. Questo perché una simile situazione risulta irragionevole ponendosi in contrasto con la finalità solidaristica della prestazione in causa. La reversibilità vuole sottolineare e tutelare il legame familiare che univa il superstite con la persona deceduta quando era in vita. Senza limite di decurtazione, il legame familiare diventerebbe un limite per il sopravvissuto e lo priverebbe di una somma che eccede i redditi personali.

Da qui la decisione che in caso di cumulo la decurtazione arriverà fino a concorrenza dei redditi stessi. Ricordiamo che il trattamento di reversibilità spetta al coniuge, ai figli ed equiparati minorenni al momento del decesso dell’assicurato o pensionato INPS oppure ai nipoti minori.

Lascia un commento


Impostazioni privacy