Conto corrente cointestato: a chi spettano i soldi? Attenzione, possono sorgere problemi

È importante sapere cosa accade se uno dei cointestatari di un conto corrente cointestato preleva dei soldi.

Nel caso di conto corrente cointestato a firme disgiunte, ciascun cointestatario ha la facoltà di prelevare delle somme di denaro in autonomia, senza il necessario consenso degli altri.

conto corrente
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Il singolo cointestatario può, dunque, emettere assegni, effettuare bonifici, pagare merci e servizi con le carte di credito o di debito collegate al conto, prelevare in contanti. Nonostante la legge permetta di procedere a tali operazioni, il dubbio principale consiste nel capire a chi spetta il saldo, in un conto corrente cointestato.

In molti casi, in realtà, tali tipi di conti sono finanziati da un solo correntista; è il caso dei coniugi, dei quali solo uno lavora, oppure di un genitore ed i figli ancora disoccupati. Il problema maggiore, in queste ipotesi, è quello di evitare che uno solo dei cointestatari prosciughi l’intero conto all’insaputa degli altri. Per questo motivo, bisogna capire a chi appartiene il saldo.

Analizziamo, dunque, quanto specificato dalla legge e dalla giurisprudenza.

Conto corrente cointestato: cosa prevede?

Un conto corrente bancario o postale è cointestato quando ci sono almeno due intestatari. Esistono, essenzialmente, due tipologie di conto corrente cointestato:

  1. a firme congiunte. In tal caso, è fondamentale il consenso preventivo di tutti i correntisti, per l’adempimento delle possibili operazioni. Se, dunque, manca questo permesso, l’istituto di credito non può autorizzare l’ordine di esecuzione specificato dal cointestatario;
  2. a firme disgiunte. Ogni cointestatario può provvedere, in totale autonomia rispetto agli altri e senza la necessità di preventiva autorizzazione, ad effettuare tutte le operazioni ammesse dal contratto di conto corrente.

La liquidità presente su un conto corrente cointestato è di proprietà di tutti i titolari del conto, in quote ideali e proporzionali al numero dei correntisti. Per esempio, se un conto è cointestato tra marito e moglie, le somme di denaro spettano ad ognuno nella misura del 50%.

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Chi ha diritto ai soldi?

I rapporti tra tutti i cointestatari sono disciplinati dall’art. 1854 del codice civile, in base al quale “i cointestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto”.

In altre parole, i debiti ed i crediti si dividono in maniera proporzionale, se da contratto non risulta diversamente, cioè, se non è sancita l’appartenenza esclusiva ad uno solo, del denaro versato da tutti. Per la giurisprudenza, in questo caso, vi sarebbe una presunzione di comproprietà delle somme sul conto, che, dunque, appartengono in parti uguali a tutti i cointestatari.

Tale presunzione, tuttavia, non è da intendersi come assoluta, perché è sempre possibile la prova contraria; ad esempio, nel caso in cui si dimostri che la liquidità in giacenza proviene da versamenti effettuati, nel tempo, da solo uno dei correntisti.

Ciascuno dei cointestatari, dunque, può dimostrare che la cointestazione del conto è, nei fatti, semplicemente una simulazione e può agire in via giudiziaria contro colui che ha prelevato la quota senza diritto, per ottenere il recupero della stessa.

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In che modo si riparte il saldo di un conto corrente cointestato?

La ripartizione dei soldi che si trovano sul conto corrente cointestato può essere effettuata in vari momenti; alla chiusura del conto, al momento del decesso di uno dei correntisti, se interviene la separazione (nel caso in cui si tratti di coniugi che divorziano), se uno dei cointestatari ne faccia richiesta.

Come prevede il codice civile, le quote tra gli interessati si presumono tutte uguali, fino a prova contraria. Dunque, è in base a tali proporzioni che deve essere suddiviso, tra tutti, il denaro presente.

Ai fini della suddivisione, tuttavia, è molto importante differenziare i rapporti interni tra i correntisti e quelli tra i correntisti e l’istituto di credito. Nei confronti di quest’ultimo, infatti, vige il principio della responsabilità solidale; nell’ipotesi di saldo debitorio, cioè, l’istituto può pretendere l’adempienza da tutti i cointestatari. Se, invece, un correntista oltrepassa la soglia della propria quota (ad esempio, prelevando l’intera somma a saldo), sarà responsabile nei confronti degli altri.

Di recente, l’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 23403 del 27/07/2022 ha chiarito che, anche in caso di conto con firma disgiunta, ogni correntista, in relazione ai rapporti interni con gli altri, non può assolutamente, senza il consenso di tutti, utilizzare il denaro depositato, per una somma superiore a quella della propria quota.

Questa regola si applica sia per il saldo finale versato al momento della chiusura del conto, sia per il saldo contabile disponibile per le varie operazioni, mentre dura il rapporto.

 

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