Anticipo Tfr: si può richiedere per più di una volta? La risposta è sbalorditiva

Il lavoratore può chiedere l’anticipo del Tfr solo per una volta? Nel caso in cui sia stato già versato, si può riottenere?

Molti dipendenti che hanno ottenuto, dal proprio datore di lavoro, l’anticipo del Tfr si chiedono se la richiesta possa essere nuovamente effettuata, anche se per finalità diverse.

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Il Tfr (Trattamento di fine rapporto) è una parte della retribuzione che matura mensilmente, ma che il datore corrisponde ai dipendenti solo al momento della fine del rapporto di lavoro (indipendentemente dal motivo della cessazione). Di solito, la cifra spettante è pari ad una mensilità per ogni anno lavorativo.

I dipendenti, quindi, ricevono il Tfr soltanto alla fine del proprio rapporto di lavoro, a prescindere che essa derivi da licenziamento, dimissioni o interruzione volontaria da parte dello stesso lavoratore. Ad esempio, il dipendente licenziato per giusta causa o dimissionario senza alcuna ragione legata all’inadempimento dell’azienda, ha sempre diritto al Tfr.

Così come lo stipendio, inoltre, anche il Tfr può essere oggetto di pignoramento, entro il limite massimo di un quinto.

Leggi anche: “Anticipo TFS o TFR: calcolo, interessi e detassazione“.

Anticipo Tfr: quando è consentito?

Di frequente, i lavoratori chiedono l’anticipo del Trattamento di fine rapporto. La legge, infatti, stabilisce tale possibilità, al ricorrere di particolari presupposti. Nello specifico, l’anticipazione del Tfr viene concessa solo se vi sono determinati requisiti soggettivi (ad esempio, l’anzianità di servizio) e causali (come acquistare la prima casa o sostenere spese sanitarie).

L’articolo 2120 del codice civile, infatti, prevede che:

  • il lavoratore che abbia almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore, ha la facoltà di richiedere, mentre è ancora in servizio, un’anticipazione non maggiore del 70% del trattamento che gli spetterebbe in caso di cessazione del rapporto di lavoro;
  • le richieste sono eseguite ogni anno, entro il limite del 10% degli aventi diritto, ed, in ogni caso, del 4% del numero totale dei lavoratori;
  • la domanda di anticipazione del Trattamento di fine rapporto deve essere fondata, ossia necessaria per tali ragioni: – affrontare spese sanitarie per terapie e interventi presso apposite strutture pubbliche; – comprare la prima casa di abitazione per se stesso o per i propri figli; – sostenere le spese durante i periodi di congedo facoltativo per maternità o formazione;
  • l’anticipo può esserci solo una volta durante l’intero rapporto di lavoro e viene sottratto dal Trattamento di fine rapporto.

Ulteriori motivi per anticipare il Tfr

Il datore di lavoro, in realtà, può decidere di versare l’anticipo del Tfr al dipendente anche per altre ragioni, diverse da quelle predisposte dalla legge. L’ultimo comma dell’articolo 2120 del codice civile, infatti, prevede espressamente tale facoltà, sottolineando che “condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali. I contratti collettivi possono altresì stabilire criteri di priorità per l’accoglimento delle richieste di anticipazione”.

In base al dettato normativo, dunque, tramite specifico accordo, il dipendente può ottenere l’anticipazione anche per altre motivazioni come, ad esempio, l’acquisto di un’automobile o di una casa per le vacanze.

È possibile anticipare più volte il Trattamento di fine rapporto?

L’articolo 2120 del codice civile, poi, stabilisce che “il lavoratore può ottenere, una sola volta nel corso del rapporto, un anticipo, non superiore al 70%, del Tfr maturato”.

Tale norma, tuttavia, è derogabile. Nella pratica, infatti, di frequente, la contrattazione collettiva nazionale prevede delle condizioni di maggior favore per il lavoratore; ad esempio, contempla altre ipotesi per le quali si può richiedere l’anticipo o, ancora, prevede graduatorie per l’accettazione delle richieste di anticipazione o, infine, la possibilità di un’erogazione multipla della stessa.

Se, dunque, un dipendente desidera sapere se può richiedere nuovamente l’anticipo del Trattamento di fine rapporto, deve controllare cosa stabilisce al riguardo il contratto collettivo di riferimento. Se quest’ultimo non dispone nulla al riguardo, è possibile appellarsi alla derogabilità delle norme in materia e, dunque, effettuare la richiesta al datore di lavoro.

Il datore, quindi, può, a propria discrezione, disporre anche anticipi ulteriori del Tfr (se già ottenuto). È bene precisare, però, che si tratta di una decisione indipendente del datore di lavoro e, dunque, non di un diritto del dipendente.

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