Assegno di 585 euro al mese per assistenza personale continuativa, senza tasse e con questi requisiti

L’assegno per l’assistenza personale continuativa è di fatto una integrazione della rendita ed è versato ogni mese. Gode dell’esenzione dalla tassazione Irpef ed è interessante parlarne per alcuni motivi che ora chiariremo. I dettagli.

Gli infortunati o coloro che sono stati colpiti da malattia professionale e sono titolari di rendita di inabilità permanente possono contare sull’attribuzione dell’assegno per assistenza personale continuativa, una prestazione erogata fino a che sussista la necessità di assistenza personale e continuativa per il percettore.

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Di seguito vogliamo trattare proprio di questo argomento, per la rilevanza pratica che ha e per tutta una serie di elementi caratterizzanti che l’interessato a fare domanda per ottenere l’assegno, è opportuno conosca per non farsi trovare impreparato. Come funziona la prestazione in oggetto? Quali requisiti occorrono e come viene erogata? Scopriamolo nel corso di questo articolo.

Assegno per assistenza personale continuativa: quando è concesso?

Le persone colpite da infortunio o affette da malattia professionale, e titolari di rendita di inabilità permanente, che intendono conseguire il cd. accompagno o assegno per assistenza personale continuativa – APC possono domandare all’Inail il versamento del relativo importo, rivalutato annualmente e non soggetto a tassazione IRPEF.

La misura di sostegno può essere concessa:

  • sia su domanda degli interessati alla sede Inail di appartenenza;
  • sia su apposito parere del medico Inail, alla data dell’accertamento del danno permanente;
  • in quanto compatibile con lo svolgimento dell’attività lavorativa;
  • ma può essere anche revocata, se vengono a mancare i requisiti;
  • anche se l’assistenza è svolta da un familiare.

Tra i problemi di salute che giustificano l’attribuzione dell’assegno in oggetto ricordiamo, a titolo meramente esemplificativo, la grave riduzione dell’acutezza visiva, le gravi lesioni del sistema nervoso centrale e l’amputazione bilaterale degli arti inferiori.

I requisiti

Attenzione tuttavia ai requisiti da possedere per confidare nell’attribuzione dell’assegno per assistenza personale continuativa. Se ne trova dettagliata indicazione nel sito web Inail, eccoli di seguito:

  • per eventi lesivi denunciati entro il 31 dicembre 2006 occorre l’inabilità permanente assoluta totale, la necessità di assistenza personale in modo costante nel tempo e la sussistenza di una delle menomazioni indicate nell’ambito del decreto n. 1124 del 1965.
  • per eventi lesivi denunciati a partire dal primo gennaio 2007 è necessaria l’assistenza personale continuativa, che ha fonte in una delle condizioni di menomazione di cui al decreto appena citato.

Ricapitolando, l’assegno per assistenza personale continuativa consiste in una prestazione economica riconosciuta ai titolari di rendita che sono in una o più condizioni di handicap, elencate nella tabella (Allegato n.3) del Testo unico (d.p.r. 1124/1965). In ragione di ciò, abbisognano di assistenza personale continuativa. Esclusivamente per gli eventi fino al 31 dicembre 2006 è necessaria l’inabilità permanente assoluta, valutata sulla scorta della tabella allegata al t.u., e deve corrispondere al 100%.

La domanda è fatta dal titolare della rendita, che presenta la richiesta all’Inail attraverso lo sportello della sede competente, la posta ordinaria o la Pec (posta elettronica certificata). Per effettuare la domanda, l’interessato può anche scegliere l’assistenza di un patronato.

Quali sono le sue caratteristiche e il suo importo aggiornato

Così come indicato nel sito web Inail, l’assegno per assistenza personale continuativa o assegno di accompagno consiste in una prestazione economica assegnata ai titolari di rendita, che si trovano in una o più condizioni di menomazione ben specifiche. Di esse si trova espressa menzione nella tabella del Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Come indicato da Inail, l’assegno rappresenta una integrazione della rendita ed è versato ogni mese. Su di esso non si applica la tassazione Irpef e non è cumulabile con altri assegni di accompagnamento versati dallo Stato o altri enti pubblici. In caso di periodi di ricovero l’integrazione della rendita è di fatto sospesa.

Da notare in particolare che l’ammontare dell’assegno è sottoposto a rivalutazione annuale, con apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – sulla scorta della variazione sostanziale dei prezzi al consumo.

In particolare, dal primo luglio 2022 l’importo dell’assegno per assistenza personale continuativa, non soggetto a tassazione Irpef, è pari ad euro 585,51.

Ricordiamo poi che non scatta l’integrazione in oggetto laddove l’assistenza personale sia svolta al posto del ricovero con onere a carico dell’istituto assicuratore o di altri enti.

Come viene erogato? Le diverse modalità previste dalle regole in materia

Infine ricordiamo che l’assegno in oggetto può essere versato per il tramite di una delle seguenti modalità:

  • accredito su carta prepagata dotata di codice IBAN;
  • versamento su conto corrente bancario o postale;
  • accredito su libretto di deposito nominativo bancario o libretto di deposito nominativo postale;
  • per importi non al di sopra dei mille euro, per il tramite del versamento in contanti allo sportello bancario o postale;
  • attraverso gli istituti di credito convenzionati con l’Inps, per i titolari di rendita che riscuotono in un paese diverso dall’Italia.

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