Invalidità civile e legge 104: non tutti sanno che possono ottenere un congedo retribuito anche con una percentuale bassa

Il lavoratore con invalidità civile può chiedere dei congedi dal lavoro per curarsi. Scopriamo secondo quali modalità.

L’invalidità civile certificata superiore al 50% consente al lavoratore di ottenere fino a 30 giorni di permesso per sottoporsi a cure relative alla propria malattia.

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La normativa italiana prevede agevolazioni economiche e assistenziali alle persone con invalidità civile. I cittadini affetti da minorazioni fisiche o psichiche devono, infatti, essere tutelati in un Paese civile e il nostro Governo soddisfa questo diritto rispettando l’articolo 38 della Costituzione Italiana.

Tutte le persone inabili al lavoro e sprovvisti dei mezzi indispensabili per poter vivere hanno diritto all’assistenza e al mantenimento. Secondo questo principio devono essere aiutate le persone definite invalidi civili perché presentano almeno il grado minimo del 33% della riduzione permanente di capacità lavorativa. Raggiungendo il 50% è possibile ottenere il congedo dal lavoro per un massimo di trenta giorni per potersi sottoporre a cure inerenti alla propria condizione. Sarà proprio questo l’aspetto che approfondiremo.

Invalidità civile e congedo dal lavoro: i requisiti

Gli invalidi civili possono ottenere un congedo dal lavoro per potersi sottoporre a cure necessarie in base alla patologia di riferimento. La fisioterapia oppure la riabilitazione sono due di tanti esempi possibili per cui si può richiedere un permesso retribuito. Naturalmente ci sono delle condizioni da rispettare come il riconoscimento tramite certificazione dell’invalidità e della necessità di cure.

Iniziamo dal conoscere i requisiti di accesso all’agevolazione. Potranno usufruire dei congedi gli invalidi civili e i mutilati con riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 50%. L’ammontare massimo della durata del permesso è di 30 giorni durante l’anno. Per mutilati e invalidi civili si intendono le persone affette da minorazioni acquisite o congenite.

Rientrano gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, le insufficienze mentali per difetti sensoriali e funzionali che determinano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 33% per soggetti di età inferiore a 18 anni non in grado di svolgere compiti facilmente eseguibili dai coetanei. I malati di tumore hanno diritto al congedo qualora si dovessero sottoporre alle cure previste per la guarigione così come gli over 65 anni non in grado di svolgere le normali funzioni per la loro età (ai soli fini assistenziali socio sanitari e per l’indennità di accompagnamento). Non rientrano nell’agevolazione i ciechi, i sordomuti, gli invalidi di guerra, di servizio e di lavoro dato che sono previste altre Leggi per la loro tutela.

Come inoltrare la domanda di congedo

Il richiedente dovrà inoltrare la richiesta al datore di lavoro allegando la certificazione del medico in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica che attesti la necessità di cura per la patologia di cui l’invalido civile soffre.

Una volta accettato il permesso, il lavoratore potrà assentarsi e ricevere la retribuzione secondo il calcolo effettuato con il regime economico delle assenze per malattia. Sarà il datore ad occuparsi dell’erogazione dell’indennità. Un’ultima importante informazione sui congedi per invalidità civile. I giorni di assenza per fruire dei permessi non sono computabili nel periodo di comporto. Nel calcolo dei giorni di assenza per malattia, dunque, non devono essere conteggiati i giorni di assenza utilizzati per sottoporsi a cure mediche.

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