TARI su casa ereditata: quando non si paga e come fare la cessione gratuita per evitare il pagamento

TARI, casa ereditata e cessione gratuita sono argomenti che meritano chiarimenti. La risposta ad un quesito dei lettori.

La TARI è la tassa sui rifiuti che va pagata da coloro che posseggono o detengono un immobile. In quali casi scatta l’esenzione e come cedere gratuitamente il bene?

TARI su casa ereditata
Foto Canva

Le vicende ereditarie non di rado si legano a risvolti di ambito fiscale, e un quesito posto da un lettore ne è ulteriore prova. Il fatto riguarda una persona che ha ereditato un’abitazione – ora disabitata – dai genitori, con allacci idrico ed energia elettrica staccati da più di 30 anni.

Ebbene, il lettore si domanda come deve fare per non versare la tassa sugli immobili TARI oppure con quali modalità l’immobile può essere ceduto in modo gratuito. Di seguito intendiamo fare chiarezza sull’argomento, dando una risposta al lettore ma anche a tutti coloro che si trovino in una situazione simile e non sanno come comportarsi.

TARI e immobile ricevuto in eredità: quando va pagata la tassa? Attenzione agli allacci

Ricordiamo che la TARI consiste nella tassa comunale sulla raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. La tassa in oggetto è dovuta da tutti i contribuenti che posseggano o detengano a qualsiasi titolo (ad es. locazione, comodato d’uso, usufrutto, proprietà, ecc.) locali o aree scoperte suscettibili di produrre i rifiuti in oggetto.

Per quanto riguarda i soggetti obbligati al versamento della tassa, sono tenuti a pagare la TARI le persone che occupino l’immobile, al di là del fatto di essere inquilini o proprietari. Nel caso che qui interessa, il lettore è tenuto al pagamento della tassa in quanto possessore o detentore a qualsiasi titolo dell’immobile, ma attenzione ad una specifica esenzione prevista dalla legge.

Infatti, vi sono circostanze nelle quali non vale la regola applicabile alla generalità dei casi. In particolare, l’esenzione emerge:

Il lettore deve perciò verificare che gli allacci siano inesistenti, altrimenti anche nel caso sussista un solo allaccio, persisterebbe l’obbligo di versamento della TARI – tassa sui rifiuti. E ciò anche nelle circostanze segnalate dal lettore, ovvero immobile non occupato da nessuno.

Cessione dell’immobile in modo gratuito

Il lettore domanda altresì con quali modalità può effettuare la cessione dell’immobile senza costi. Si tratterebbe certamente di un’operazione utile ad evitare eventuali incombenze di natura fiscale e ulteriori spese; pertanto, la richiesta di chiarimenti è opportuna. Ebbene, in linea generale è possibile il trasferimento del bene a titolo gratuito. Inoltre, ricordiamo che cedere gratuitamente un diritto di proprietà significa sostanzialmente donare.

Nei casi della cessione gratuita occorre tuttavia l’accettazione del cessionario, fatta nell’atto di cessione stesso o con atto pubblico posteriore. Perciò la donazione/cessione non è perfezionata se non dal momento in cui l’atto di accettazione è notificato a colui che cede.

Ma per tutti i dettagli del caso, è opportuno rivolgersi al proprio notaio di fiducia, il quale darà ogni informazione utile in proposito. Inoltre, non bisogna dimenticare che, come dice la legge, la donazione è il contratto con cui, per spirito di liberalità, una persona arricchisce l’altra – disponendo a suo favore di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione. La cessione gratuita è sostanzialmente la stessa cosa, con la sola differenza che quest’ultima può essere realizzata per gli scopi più diversi. Invece, la donazione è caratterizzata dal mero spirito di liberalità.

Per quanto riguarda la cessione in oggetto, ricordiamo che è fondamentale la forma del contratto: deve concretizzarsi sotto il controllo del notaio per atto pubblico. Per ulteriori dettagli circa la propria specifica situazione, ribadiamo che è opportuno comunque servirsi della consulenza del proprio notaio di fiducia.

Se hai dubbi o vuoi porre una domanda di carattere previdenziale, fiscale e legge 104, invia qui il tuo quesito.

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