I docenti di ruolo e i supplenti possono chiedere permessi retribuiti e non retribuiti per motivi personali o familiari.
I giorni di assenza sono stabiliti dal Contratto collettivo nazionale del lavoro (CCNL). Nello specifico, ci si riferisce a quello del 2006/2009. Questo perché nel tempo non sono state apportate modifiche in materia di permessi.

Una volta che il docente fa la richiesta il dirigente scolastico non può opporsi alla concessione o meno del permesso. Deve solo prenderne atto e provvedere alla sostituzione del personale. Riguardo ai permessi non retribuiti in Redazione è arrivato il seguente quesito: “Sono una docente di ruolo e vorrei sapere se ho diritto a 6 giorni di permesso non retribuiti. Grazie”. Ecco la risposta degli Esperti di InformazioneOggi.
Permessi docenti: retribuiti o non retribuiti in quali casi spettano
La normativa sui permessi è da rintracciare nei contratti collettivi di lavoro. Pertanto, ogni lavoratore dovrà leggere la parte relativa ai permessi nel CCNL applicato al suo lavoro.
Comunque, in generale, ai docenti a tempo indeterminato, ma anche a quelli a tempo determinato, spettano permessi retribuiti e permessi non retribuiti. Si usufruiscono in modalità e tempistiche diverse presentando una domanda e documentando il motivo per cui si richiede. In sintesi, i docenti possono richiedere:
- tre giorni, anche non consecutivi in caso di lutto, entro il secondo grado di parentela;
- otto giorni per la partecipazione a concorsi o esami, comprensivi dei giorni necessari per raggiungere la sede d’esame;
- quindici giorni consecutivi per matrimonio, fruibili da una settimana prima dell’evento entro i due mesi successivi;
- tre giorni anche non consecutivi per motivi familiari o personali documentati con certificazione;
- sei giorni di ferie per motivi da fruire per motivi personali o familiari.
Per quanto riguarda i docenti di ruolo questi permessi permettono comunque il raggiungimento dell’anzianità di servizio. Inoltre, non riducono la quantità di ferie, tranne i permessi di sei giorni.
Però anche i docenti a tempo determinato, quindi ai supplenti, spettano gli stessi permessi brevi con alcune differenze importanti. La prima è che i giorni di permesso per motivi personali o familiari sono sei invece di tre. La seconda differenza è che, insieme agli otto giorni per concorsi o esami, non sono retribuiti. Inoltre, interrompono la maturazione della retribuzione, i contributi per la pensione, la maturazione dell’anzianità di servizio. Di conseguenza, i permessi non retribuiti influiscono sui giorni utili per il raggiungimento della soglia di 180 giorni di servizio, ossia del cosiddetto “anno scolastico”.
Permessi giornalieri massimo due ore
Oltre a questi sia i docenti di ruolo sia i supplenti possono fruire di permessi brevi fino a un massimo di due ore giornaliere da richiedere durante tutto l’anno scolastico. Non possono però essere superiori a: 18 ore per i docenti di scuola superiore si primo e secondo grado; 22 ore per la scuola primaria; 25 ore per la scuola dell’infanzia.
Poi, i docenti di ruolo dovranno recuperare le ore chieste per il permesso entro due mesi, mentre quelli a tempo determinato prima della scadenza della nomina. Altrimenti, saranno corrisposti nella busta paga.
Ferie
In alternativa ai permessi non retribuiti entrambe le categorie di docenti possono utilizzare i 6 giorni di ferie che per i supplenti non determinano l’interruzione del servizio. In questo, però il docente deve trovare i sostituiti tra i colleghi che siano liberi in modo tale da non determinare oneri alla scuola, ossia ore eccedenti da corrispondere ad altri docenti.
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