Fotovoltaico con importantissime novità sull’utilizzo delle fonti rinnovabili nel Decreto Energia

Il recente Decreto Energia ha previsto delle misure di semplificazione per l’allestimento di impianti a fonti rinnovabili. Ecco quali sono le principali novità.

Lo scorso 21 aprile, il Senato ha approvato il D.L. n. 17/2022, il cosiddetto Decreto Energia, che prevede delle misure per contrastare l’innalzamento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per incrementare lo sviluppo delle energie rinnovabili e per stimolare le politiche industriali. Ecco, nel dettaglio, i punti principali del provvedimento.

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Decreto Energia: realizzazione di impianti a fonti rinnovabili

L’articolo 9 del Decreto Energia contempla varie semplificazioni relative all’installazione di impianti a fonti rinnovabili.

Nello specifico, il comma 1 prevede che i lavori di modifica non sostanziale degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a fonti rinnovabili, finalizzati all’aumento della potenza, si possono eseguire tramite DILA ( la Dichiarazione di Inizio Lavori Asseverata).

Sempre al comma 1, poi, il Decreto stabilisce che rientra nei lavori di manutenzione ordinaria (e, dunque, non necessita di alcun permesso o autorizzazione) l’installazione degli impianti solari fotovoltaici e termici sugli immobili fuori terra diversi dagli edifici. Tale disciplina si estende anche alla costruzione di tutti gli altri impianti legati alla connessione alla rete elettrica e alle relative pertinenze (come eventuali potenziamenti della rete esterni agli edifici). L’autorizzazione è necessaria solo per le strutture di “notevole interesse pubblico”.

Sugli edifici di pregio e situati nei centri storici, si possono eseguire, in edilizia libera, le installazioni di pannelli integrati nelle coperture, purché non siano visibili dalle aree pubbliche esterne e dai luoghi di vista panoramici.

Quando si applica la procedura semplificata?

Il comma 1-bis, inoltre, estende tale modalità semplificata a:

  • costruzioni di impianti fotovoltaici di potenza fino a 20 MW, presso le zone a destinazione industriale, produttiva o commerciale, discariche e cave non più sfruttabili;
  • progetti di nuovi impianti fotovoltaici di potenza fino a 10 MW;
  • impianti agro-voltaici con moduli sollevati da terra, situati a non più di 3 km da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale;
  • impianti fotovoltaici flottanti di potenza fino a 10 MW, collocati sugli specchi d’acqua di invasi e di bacini idrici.

Per quanto riguarda, invece, gli impianti con una potenza dai 50 kW ai 200 kW, l’art. 10 del Decreto Energia richiama uno specifico provvedimento del Ministero della Transizione Ecologica, circa la possibilità di estendere anche a tali strutture la procedura del Modello Unico Semplificato.

Impianti fotovoltaici e termici in aree industriali ed agricole

L’articolo 10- bis contempla la possibilità di allestire, presso le aree industriali, gli impianti fotovoltaici e termici fino al 60% della zona interessata. Questa previsione, dunque, è un’eccezione alla normativa relativa all’urbanistica comunale.

L’articolo 11 del Decreto fissa alcune deroghe al divieto di accesso agli incentivi statali per le fonti di energia rinnovabili, relativi agli impianti solari fotovoltaici costruiti nelle zone agricole.

Dunque, è prevista la possibilità di usufruire degli incentivi statali anche per realizzare impianti solari fotovoltaici flottanti su aree bagnate o su invasi artificiali di piccoli o grandi dimensioni.

Ulteriori misure per l’incremento delle fonti rinnovabili del Decreto Energia

L’articolo 10-ter, invece, interviene sulla normativa in base alla quale un cliente finale diventa autoconsumatore di energia rinnovabile.

La disciplina, infatti, prevede che l’autoconsumatore di energia rinnovabile, che si serve dell’impianto di distribuzione per utilizzare l’energia a fonti rinnovabili, ha diritto agli incentivi per la condivisione dell’energia (autoconsumo collettivo o comunità energetiche).

In tema di fonti energetiche rinnovabili, infine, l’articolo 12 dispone che:

  • le eventuali modifiche alla normativa relativa alle autorizzazioni per gli impianti a fonti rinnovabili si effettui tramite decreto del Ministero della Transizione Ecologica;
  • siano inserite tra le aree idonee o non idonee alla costruzione di impianti a fonti rinnovabili anche le zone industriali o artigianali;
  • sia necessario il parere dell’autorità competente in materia paesaggistica, per ottenere l’autorizzazione a costruire impianti di energia elettrica a fonti rinnovabili;
  • sono modificate le procedure di autorizzazione per l’installazione di impianti fotovoltaici di nuova costruzione e per il potenziamento di quelli già esistenti.

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