Assegno ordinario di invalidità: il trucco per aumentarne l’importo

È possibile integrare l’importo dell’Assegno ordinario di invalidità INPS, nel caso in cui esso sia molto basso. In che modo e con quali requisiti?

L’Assegno ordinario d’invalidità è un sussidio, erogato dall’Inps, riconosciuto ai lavoratori dipendenti ed autonomi che possiedono un’invalidità riconosciuta, ossia una riduzione della capacità lavorativa superiore ai 2/3.

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Hanno diritto a tale Assegno i lavoratori iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria INPS e ad alcune Gestioni speciali o alla Gestione separata. L’importo della misura è calcolato con lo stesso sistema della pensione futura (dunque con meccanismo contributivo, retributivo o misto).

Assegno ordinario di invalidità: quando si può integrare?

La legge 222/1984 disciplina il cd. Assegno ordinario d’invalidità, una prestazione economica versata dall’INPS, nei confronti dei lavoratori invalidi con almeno 5 anni di contribuzione, di cui 3 nell’ultimo quinquennio. Possono beneficiare dell’Assegno IO (categoria della pensione di invalidità ordinaria) i lavoratori dipendenti e autonomi affetti da infermità fisica o mentale che causi una riduzione permanente di 2/3 della capacità lavorativa.

Il sistema CARPE dell’INPS individua l’importo dell’Assegno ordinario d’invalidità e, successivamente, verifica che tale importo non sia al di sotto del trattamento minimo annuale. Per i lavoratori con minore anzianità, infatti, l’importo potrebbe essere molto basso. Se è inferiore a 524,35 euro annui (cd. minimo vitale), si ha diritto all’integrazione al trattamento minimo. Secondo quanto stabilito dall’art. 1, comma 3 della legge 222/1984, la cifra dell’Assegno IO viene incrementata fino ad eguagliare quella della Pensione sociale.

Per ottenere questa integrazione, il titolare di assegno IO e l’eventuale coniuge, non devono superare determinati redditi.

Per ulteriori informazioni, leggi anche: “Invalidità civile: in arrivo un interessante aumento sulle pensioni che non tutti conoscono“.

Limiti di reddito per l’integrazione al trattamento minimo

Sono previste delle specifiche soglie di reddito per poter usufruire del sostegno. Per l’anno 2022, infatti, per l’integrazione dell’Assegno, è necessario possedere:

  • un reddito personale inferiore a 170,86 euro;
  • un reddito coniugale inferiore a 256,29 euro. Nel caso in cui il beneficiario sia sposato, poi, il solo tetto massimo di reddito personale può essere superato.

Nel caso in cui tali parametri reddituali vengano superati, non si avrà diritto all’integrazione al trattamento minimo dell’Assegno ordinario di invalidità. La normativa, infatti, non prevede un’integrazione parziale.

Integrazione Assegno ordinario di invalidità: quali redditi vanno considerati?

Quali redditi devono essere calcolati per stabilire il rispetto dei limiti reddituali? Ai fini dell’integrazione al trattamento minimo, si considerano:

  • i redditi soggetti a ritenute Irpef;
  • l’importo “a calcolo” (cioè derivante dal calcolo della pensione, senza integrazioni) dell’Assegno ordinario Inps da integrare;
  • gli arretrati oggetto di tassazione separata (arretrati, TFR, TFS).

Non va, invece, considerata nel calcolo la casa di abitazione e la pertinenza.

È possibile presentare domanda di integrazione al trattamento minimo attraverso l’apposito modello online reperibile sul sito web dell’INPS, denominato “Ricostituzione pensione per reddito – trattamento minimo”.

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