Recentemente una questione legata alla riscossione di Buoni Fruttiferi Postali ha suscitato scalpore.
La vicenda ha riguardato un cittadino di Genova che si è visto rifiutare il pagamento di alcuni Buoni acquistati anni addietro. La motivazione non è però piaciuta allo “sfortunato” risparmiatore, che ha presentato ricorso.
Un uomo residente nel genovese aveva acquistato nel 2001 alcuni buoni del valore di 500€, ed erano stati emessi su carta della serie AF. Trascorsi i 14 anni in cui il titolare calcolava di poterli riscuotere, si è recato in Posta. Ma le cose non sono andate esattamente come avrebbero dovuto.
Il caso è “scoppiato” quando i dipendenti di poste hanno rifiutato di pagare, eccependo la prescrizione. Confconsumatori è intervenuta a difesa del risparmiatore genovese, ma Poste Italiane era sembrata propensa a non procedere.
In seguito, con lodo arbitrale n. 58732022, il Collegio di Bologna ha dato ragione al cittadino, decidendo che “i buoni non si prescrivono sino all’anno 2025. In particolare, tutti i buoni oggetto del ricorso sono stati emessi il 9 gennaio 2001, tempo in cui risultava in collocazione la serie AA1. Tuttavia, sul retro del buono risulta il timbro recante la serie originaria di appartenenza (AF) e le relative condizioni“.
In sostanza, il Collegio specifica che le condizioni si possono applicare alle serie AA1 “esclusivamente se le correzioni apposte a mano – recanti l’indicazione “AA1″ – siano state validate dal timbro dell’ufficio postale e dalla firma dell’impiegato”.
Questa vicenda ha creato un precedente al quale molti risparmiatori potranno fare appello in caso succeda di nuovo. Ricordiamo che al momento Poste Italiane offre dei prodotti postali molto convenienti, come ad esempio i Buoni Fruttiferi 5×5, dedicati ha chi desidera investire nel lungo periodo.
Sono caratterizzati da rendimenti ottimi, dell’1,50% annuo a scadenza, e gli interessi maturano ogni 5 anni dalla data di sottoscrizione. Inoltre, sono comunque prodotti flessibili perché si può chiedere il rimborso in qualsiasi momento. Se sono trascorsi 5, 10, 15 o 20 anni si ottiene anche il riconoscimento degli interessi maturati.
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