Legge 104 e residenza temporanea per la convivenza con il familiare disabile

La residenza temporanea è richiesta dai cittadini che dimorano in modo occasionale in un Comune. Cosa cambia per il lavoratore con legge 104?

Coloro che per motivi di studio, lavoro, salute o famiglia abitano in un Comune in modo non permanente possono richiedere l’inserimento nello schedario della popolazione temporanea. La richiesta può essere fatta da cittadini sia italiani e sia stranieri.

Residenza temporanea per legge 104
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La residenza temporanea soddisfa il requisito di convivenza previsto nel congedo straordinario di due anni. Il cosiddetto congedo con legge 104 permette di fruire di due anni di astensione dal lavoro per assistere un familiare con legge 104. Si tratta di due anni anche frazionati in giorni, in tutta la vita lavorativa, retribuiti e coperti da contribuzione figurativa.

Legge 104 e residenza temporanea anche nello stesso Comune?

Un Lettore ci pone il seguente quesito: “Buongiorno, vorrei porvi una domanda: rispetto alla richiesta della residenza temporanea del lavoratore che usufruisce della legge 104. Tale opportunità è aperta anche quando il familiare da assistere e il lavoratore abitano nella stessa città? Vi ringrazio”.

Si parla di residenza temporanea se un cittadino, italiano o straniero, abita per un periodo in un Comune senza prendere la residenza anagrafica. È necessario però, che si iscrivi nello schedario della popolazione temporanea per non più di 12 mesi. Infatti, dopo tale periodo il cittadino dovrà richiedere la residenza “permanente”.

Non è possibile richiedere la residenza temporanea se si abita nello stesso Comune, anche per coloro che sono in possesso della legge 104.

Cosa prevede l’iscrizione nell’anagrafe

L’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea può essere richiesta dai seguenti cittadini:

a) italiani residenti in un altro Comune oppure iscritti all’AIRE e che abitano da almeno 4 mesi nel Comune nel quale si richiede la residenza temporanea;

b) non appartenenti all’Unione europea (di stati terzi) residenti in un altro Comune o all’estero, ma che dimorano, da almeno 4 mesi, nel Comune nel quale fanno richiesta;

c) dell’Unione europea, che dimorano da almeno 3 mesi nel Comune nel quale richiedono la residenza e provenienti dall’estero o da altro Comune in cui hanno la residenza.

L’iscrizione nello schedario della popolazione permanente non prevede il rilascio di un certificato, tranne per i cittadini comunitari che possono richiedere un’attestazione.

Inoltre, i cittadini iscritti nello schedario della popolazione permanente, dopo un nulla osta rilasciato dal Comune di residenza, possono richiedere la carta di identità.

Infine, segnaliamo che per l’iscrizione è dovuta un’imposta di bollo di 16 euro.

Quali documenti bisogna presentare

I documenti da presentare sono i seguenti:

1) cittadini italiani: istanza di iscrizione, documento di identità, tessera sanitari. Anche per i cittadini italiani iscritti all’AIRE servono gli stessi documenti;

2) cittadini non appartenenti all’Unione europea (di stati terzi): istanza di iscrizione, passaporto, permesso di soggiorno, tessera sanitaria europea.

I lavoratori stagionali, gli studenti universitari o i ricercatori cittadini dell’Unione europea devono presentare, invece, i seguenti documenti: istanza di iscrizione, documento di riconoscimento, tessera sanitaria europea, contratto di lavoro stagionale oppure una dichiarazione dell’Università relativa alla ricerca o all’attività di studio, e, se in possesso, il codice fiscale.

Tutti i documenti dovranno essere in corso di validità.

Se hai dubbi o vuoi porre una domanda di carattere previdenziale, fiscale e legge 104, inviala alla mail: esperto.informazioneoggi@gmail.com

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