Mobilità docenti: differenze tra trasferimento, passaggio di cattedra e passaggio di ruolo. Ecco l’ordine delle domande secondo il CCNI.

La mobilità si divide in due grandi ambiti: territoriale e professionale. La prima riguarda lo spostamento della sede mantenendo la stessa classe di concorso; la seconda comporta un cambiamento, che può riguardare la classe di concorso o addirittura il grado di istruzione.
Nel caso della mobilità territoriale, il docente chiede un’altra sede per la medesima classe di concorso di titolarità. Il trasferimento può essere provinciale o interprovinciale. È uno spostamento “orizzontale”: cambia il luogo, non la funzione.
La mobilità professionale, invece, si articola in due possibilità ben distinte. Con il passaggio di cattedra si richiede una classe di concorso diversa, ma nello stesso grado di istruzione. Con il passaggio di ruolo si chiede un grado di istruzione differente rispetto a quello di titolarità. Qui il cambiamento è più strutturale, perché incide sul segmento scolastico.
L’ordine dei movimenti secondo il CCNI
L’articolo 6, comma 2, del CCNI stabilisce che “Le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in tre distinte fasi: I fase: trasferimenti all’interno del comune; II fase: trasferimenti tra comuni della stessa provincia; III fase: mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale”. Non è una formula burocratica: significa che i movimenti vengono trattati in sequenza, seguendo una scansione temporale precisa.
Prima si esauriscono i trasferimenti interni al comune, poi quelli provinciali, infine si passa alla mobilità interprovinciale e a quella professionale. L’ordine non è intercambiabile e incide concretamente sulle disponibilità residue.
Un altro punto centrale riguarda la possibilità di presentare più domande contemporaneamente. Il docente può richiedere insieme trasferimento, passaggio di cattedra e passaggio di ruolo, utilizzando moduli distinti. La facoltà esiste, ma non significa che tutte le richieste abbiano lo stesso peso.
Il comma 3 dello stesso articolo chiarisce infatti che la mobilità professionale prevale su quella territoriale nei soli passaggi di ruolo. In altre parole, il passaggio di ruolo “vince” su trasferimento e passaggio di cattedra. Se viene accolto, rende inefficaci le altre domande eventualmente presentate o anche già disposte.
Nel caso in cui il docente presenti insieme domanda di trasferimento e di passaggio di cattedra, deve indicare quale dei due movimenti intende privilegiare. Se non lo specifica, prevale il passaggio di cattedra. Se le richieste di passaggio di cattedra sono più di una, si segue l’ordine di priorità indicato dall’interessato, nel rispetto della graduatoria e delle precedenze.
Su un punto, però, non c’è margine interpretativo: non è possibile attribuire priorità al trasferimento o al passaggio di cattedra rispetto al passaggio di ruolo. Quest’ultimo, per disposizione contrattuale, prevale comunque.
È qui che spesso nasce l’equivoco. La possibilità di presentare più domande non equivale alla libertà di decidere quale verrà valutata per prima. L’ordine è fissato dal contratto e segue una logica che distingue tra semplice spostamento territoriale e cambio di ruolo.





