La Cassazione ha stabilito che il titolare del Libretto Postale ha diritto alla propria parte in caso di morte del cointestatario.
Molti risparmiatori decidono di mettere al riparo il proprio denaro tramite i Libretti Postali. Si tratta di un prodotto emesso da Poste Italiane assistito dalla garanzia statale, che consente di avere traccia di tutte le operazioni compiute e del saldo, anche telematicamente, tramite lâapp o il sito di Poste Italiane.
Uno dei vantaggi del Libretto Postale è che può essere cointestato, fino a un massimo di quattro persone maggiorenni e tutti i titolari godono del diritto di effettuare operazioni in autonomia se, al momento dellâapertura, viene indicata la cd. clausola di pari facoltĂ di disposizione. Proprio su questâultima caratteristica, è intervenuta di recente unâordinanza della Corte di Cassazione, che ha chiarito cosa succede al Libretto Postale cointestato nel caso di morte di uno dei titolari.
Con lâordinanza n. 28935/2025, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che ai Libretti Postali si applicano le stesse norme dei conti bancari; di conseguenza, in caso di cointestazione e decesso di uno dei titolari, ciascuno deve ricevere la propria quota di rimborso, senza che gli altri eredi possano presentare opposizione.
Non possono, quindi, valere piĂš le vecchie regole (in particolare, il D.P.R 156/1973 e il D.P.R. 256/1989), per le quali era sufficiente che anche un solo erede presentasse opposizione per impedire al superstite di percepire le somme depositate. Il caso esaminato dalla Cassazione era quello di un uomo che aveva richiesto il pagamento della somma depositata su un Libretto Postale che aveva cointestato con una persona deceduta.
Poste Italiane aveva rifiutato lâerogazione, perchĂŠ un erede aveva presentato opposizione. Il Libretto era stato aperto nel 1991, ma sostituito nel 2003, per cui, per i giudici, dallâentrata in vigore del Decreto Ministeriale del 6 giugno 2022, dovevano valere le regole in esso contenute, che non contemplano il blocco derivante dallâopposizione degli eredi.
Per la Cassazione, il Libretto Postale va considerato come un ordinario rapporto bancario e, in virtĂš della clausola di pari facoltĂ di rimborso, il superstite deve essere tutelato. Poste Italiane può rifiutare il pagamento solo nel caso in cui abbia ricevuto un provvedimento del giudice che dispone il blocco o attesta che il cointestatario non ha diritto al denaro. In tutti i casi in cui Poste Italiane dovesse rifiutare di pagare il superstite, potrĂ essere diffidato e lâinteressato potrĂ anche ricorrere al Giudice di Pace o al Tribunale. In questo modo, i risparmiatori ricevono davvero piena tutela.
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