Il congedo per cure è un’agevolazione molto vantaggiosa. A chi è destinata e quali sono i requisiti per richiederla?
Tra i benefici che sono riconosciuti ai lavoratori affetti da particolari patologie, c’è il cd. congedo per cure. Si tratta di un’assenza retribuita e che si aggiunge alla malattia ordinaria, introdotta al fine di permettere a coloro che hanno un’invalidità civile superiore al 50% di sottoporsi alle cure necessarie, correlate alla malattia.

In particolare, i beneficiari hanno diritto a 30 giorni di permesso l’anno, fruibili anche in maniera frazionata e non computabili durante il periodo di comporto. Le cure, però, devono essere adeguatamente certificate e deve sussistere un collegamento funzionale con la patologia alla base dell’invalidità. Ma analizziamo la disciplina nel dettaglio e risolviamo un dubbio molto diffuso: il congedo per cure spetta anche se le terapie vengono eseguite in una struttura privata o è necessario che si svolgano in una struttura pubblica?
Congedo per cure: come si richiede?
Il congedo per cure è previsto dall’art. 7 del Decreto Legislativo n. 119 del 18 luglio 2011. Possono usufruirne i lavoratori dipendenti (pubblici e privati) mutilati o invalidi civili, con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%. Contrariamente a quanto si possa pensare, non richiede il riconoscimento della Legge 104, perché bastano il verbale di invalidità civile e il certificato del medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale o dipendente di una struttura sanitaria pubblica che accerti la necessità delle cure sulla base della patologia riscontrata.

L’agevolazione si richiede presentando istanza al datore di lavoro. Alla domanda va allegata la “richiesta/indicazione del medico SSN o di una struttura pubblica“, mentre al rientro bisogna presentare la certificazione comprovante che le cure sono state davvero effettuate. Dal punto di vista del trattamento economico, durante il congedo si applica la disciplina relativa alle assenze per malattia, ma il costo è a carico del datore di lavoro e non dell’INPS. A chiarire tale aspetto è stato l’interpello n. 10/2013 del Ministero del Lavoro.
Ma il congedo per cure spetta anche se le terapie si svolgono in una struttura privata? La risposta è affermativa; non ci sono vincoli in relazione al luogo, purché le cure siano correttamente documentate. In conclusione, se la prescrizione è rilasciata da un medico del SSN o dipendente di una struttura pubblica che attesta che le terapie sono necessarie sulla base dell’invalidità posseduta, è indifferente la tipologia di struttura (pubblica o privata). A stabilire questo aspetto cruciale è stata la Corte di Cassazione. Solo in mancanza di prescrizione l’assenza dal lavoro è da ritenersi ingiustificata.