Come un dettaglio spesso trascurato rischia di ridurre l’importo riconosciuto dall’INAIL per un infortunio sul posto di lavoro.
Un infortunio sul posto di lavoro non è mai un’esperienza di piacevole, oltre al dolore e agli impedimenti fisici che può provocare, c’è tutta la parte burocratica a cui dover prestare attenzione. Il sistema di tutela INAIL, seppur abbastanza lineare, si compone di una serie di passaggi fondamentali per poter ottenere l’indennizzo.

Dopo l’incidente avvenuto sul lavoro, il dipendente in regola deve farsi visitare e presentare un conseguente certificato medico; questo viene poi trasmesso al datore di lavoro che si occupa poi di una prima comunicazione al’istituto.
L’iter è semplice, tuttavia anche la più piccola svista rischia di spezzare questa catena ben collaudata e lasciare scoperti giorni che, altrimenti, sarebbero stati indennizzati.
L’infortunio sul lavoro vale anche nel week end?
È fondamentale capire bene come funziona l’indennità di infortunio a carico dell’INAIL. L’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro si occupa di tutelare i lavoratori dai rischi legati alla stessa attività lavorativa che volgono, ivi compresi gli infortuni e le malattie professionali.

A chiarire cosa sia un infortunio sul lavoro ci pensa il D.P.R n. 1124/1964, specificando che si tratta di un evento verificatosi per causa violenta in occasione di lavoro che provoca un’inabilità al lavoro – momentanea o permanente – o la morte. È altresì importante chiarire che deve essere un nesso eziologico, dunque una relazione causa-effetto tra l’attività lavorativa e l’infortunio.
Come abbiamo visto, dopo l’incidente il dipendente deve informare il datore di lavoro – anche in caso di danno lieve. Il datore di lavoro ha l’obbligo di denunciare telematicamente all’INAIL quanto avvenuto, entro le 48 ore dalla ricezione del certificato medico in caso prognosi superiore ai tre giorni. In caso di decesso, la comunicazione deve essere fatta entro 24 ore. In questo caso e in presenza di infortuni con inabilità superiore ai 30 giorni, il datore deve altresì comunicare il tutto all’Autorità di Pubblica Sicurezza.
Il lavoratore ha diritto a mantenere il posto di lavoro – la durata varia a seconda dei contratti collettivi – e a mantenere il trattamento economico. Di quest’ultimo se ne occupano in parte il datore di lavoro e in parte l’ente:
- Datore di lavoro
- 1° giorno: 100% della retribuzione;
- 2° e 3° giorno – periodo di carenza: 60% della retribuzione;
- INAIL
- Dal 4° al 90° giorno: 60% della Retribuzione Media Giornaliera (RMG);
- Dal 91° giorno fino alla guarigione: 75% della RMG.
È bene sottolineare che l’INAIL prende in carico il trattamento economico e si preoccupa di coprire tutte le giornate fino al rientro al lavoro del dipendente, ivi compresi sabati, domeniche e festivi.
Per questo motivo, è estremamente importante prestare attenzione al certificato di fine infortunio che andrà trasmesso all’INAIL e che indicherà la fine del trattamento economico.
Conviene terminare l’infortunio di venerdì?
Immaginiamo un lavoratore, Piero, infortunatosi sul posto di lavoro lunedì 4 agosto, dopo una visita medica riceve una prognosi di 12 giorni.

Secondo quanto abbiamo detto precedentemente, il pagamento per le giornate di infortunio sarà così corrisposto:
- Lunedì 4 agosto, il giorno dell’infortunio, è a carico del datore di lavoro al 100% della retribuzione.
- Dal 4 al 7 agosto, periodo di carenza, il datore di lavoro corrisponde il 60% della retribuzione.
- Dall’8 al 15 agosto, l’INAIL copre questi giorni al 60% della RMG.
Sabato 16 e domenica 17, non venendo compresi nella prognosi, non sono coperti dall’indennizzo INAIL. Il dipendente potrebbe quindi recarsi dal medico per una visita di controllo sullo stato di infortuno e valutare con lui un prolungamento della malattia che copra anche il weekend, così da rientrare regolarmente al lavoro lunedì 18 agosto – come previsto – e ricevere al tempo stesso la copertura del fine settimana.
Va tuttavia sottolineato che il prolungamento della malattia dovrebbe basarsi su una valutazione clinica e non su una convenienza economica del lavoratore.