Se il defunto aveva contratto nuove nozze, cosa spetta al secondo coniuge e agli eventuali figli acquisiti? Ecco la verità.
Sulla successione ereditaria influiscono una serie di fattori, come i nuovi matrimoni e il subingresso di figli acquisiti. Si tratta di vicende che producono conseguenze da conoscere in maniera dettagliata, altrimenti si rischia di calpestare diritti fondamentali.
La questione è delicata soprattutto in caso di figli acquisiti (nati da una precedente unione del nuovo coniuge) e del nuovo coniuge, perché ci si chiede se possano essere inclusi nell’asse ereditario. Analizziamo la normativa di riferimento e fughiamo i dubbi dei Lettori.
I figli acquisiti non sono eredi legittimi, perché sono legati al defunto solo in virtù di un rapporto di affinità. Di conseguenza, possono ricevere solo il patrimonio che rientra nella parte disponibile (che non spetta ai cd. eredi legittimari, ossia il coniuge e i figli); se non sono espressamente ricompresi nel testamento, non hanno diritto a una quota ereditaria.
In assenza di testamento, dunque, i beni del de cuius spettano esclusivamente al coniuge superstite e ai figli. Se c’è un unico figlio, l’eredità si divide a metà tra quest’ultimo e il coniuge, mentre se ci sono più figli, il coniuge riceve un terzo dell’eredità mentre ai figli vanno i rimanenti due terzi. È, tuttavia, opportuno precisare che i figli biologici del defunto hanno tutti gli stessi diritti e, per la legge, non ci sono differenziazioni tra figli dal primo matrimonio e figli dal secondo matrimonio.
Al coniuge superstite spetta anche l’uso dell’abitazione familiare e dell’arredamento in esso compreso, anche nel caso in cui dovessero essere presenti altri eredi. Ad esempio, se Tizio muore e lascia in eredità l’abitazione, essa andrà di diritto alla moglie, anche se Tizio dovesse avere altri figli da un precedente matrimonio. Il primo coniuge divorziato, invece, ha diritto solo agli eventuali alimenti, fino alla cessazione dello stato di bisogno o a nuove nozze.
Per quanto riguarda, infine, le donazioni compiute prima delle nuove nozze, è necessario che sia stata rispettata la quota di legittima destinata al coniuge e ai figli. In caso contrario, potrebbero essere oggetto di azione di riduzione, perché la legge prescrive che vanno considerate tutte le donazioni effettuate in vita dal de cuius, quindi anche quelle prima del secondo matrimonio. Ad esempio, Tizio prima di contrarre nuove nozze aveva donato una parte del suo patrimonio ai figli avuti da una precedente unione. Se, alla sua morte, la nuova moglie e i figli in comune dovessero dimostrare una lesione della propria quota di legittima, le donazioni sarebbero oggetto di riduzione.
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