Ho chiesto il rimborso di 2 Buoni Postali, ma ho presentato tardi la domanda: ecco cosa è successo

L’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), ha ricevuto il ricorso di un cliente di Poste Italiane in cui chiedeva il rimborso di due buoni postali sottoscritti oltre vent’anni fa.

Prima di rivolgersi all’ABF, la cliente si era rivolta a Poste, la quale ha dato risposta negativa, i buoni fruttiferi postali erano prescritti, nulla da fare, secondo Poste Italiane, i soldi erano persi.

Donna preoccupata e logo Poste Italiane
Ho chiesto il rimborso di 2 Buoni Postali, ma ho presentato tardi la domanda: ecco cosa è successo (Informazioneoggi.it)

La ricorrente, non contenta della risposta del suo intermediario,  ha deciso di rivolgersi all’ABF sostenendo di non essere mai stata informata né della scadenza né del termine di prescrizione. Analizziamo nel dettaglio il caso.

Il caso: due buoni da 10.000 lire e richiesta tardiva

La ricorrente aveva sottoscritto due buoni postali fruttiferi del valore di 10.000 lire ciascuno, rispettivamente il 23 maggio 2000 (serie CD) e il 13 febbraio 2001 (serie AA1). Solo nel 2024, ben oltre vent’anni dopo l’emissione, ha richiesto il rimborso di capitale e interessi.

Lente di ingrandimento sul logo di Poste Italiane
Il caso: due buoni da 10.000 lire e richiesta tardiva (Informazioneoggi.it)

Poste Italiane, alla richiesta di rimborso si è opposta in quanto la prescrizione decennale decorrente dalla data di scadenza dei titoli, negando quindi ogni possibilità di liquidazione.

Nel suo ricorso, la cliente ha contestato questa decisione, sostenendo di non essere mai stata messa al corrente delle date di scadenza dei titoli e di non aver ricevuto il relativo foglio informativo all’atto della sottoscrizione. Inoltre, contestava il fatto che sui buoni non era indicata alcuna data di scadenza, ma solo la dicitura generica “a termine”, senza ulteriori precisazioni.

La decisione del Collegio di Bologna numero 3293 del 31 marzo 2025 non lascia dubbi. Poste si è difesa precisando che i buoni in questione avevano una durata prestabilita e pubblicamente conosciuta, disciplinata da appositi decreti ministeriali, regolarmente pubblicati in Gazzetta Ufficiale. Secondo la normativa, il buono della serie CD era scaduto il 23 maggio 2010, mentre quello della serie AA1 aveva cessato di produrre interessi il 13 febbraio 2007. Pertanto, i termini di prescrizione decennale risultavano spirati rispettivamente nel 2020 e nel 2017. Inoltre, l’intermediario ha sottolineato come il primo atto interruttivo (il reclamo della cliente) fosse stato inoltrato solo il 15 ottobre 2024, quindi fuori tempo massimo per entrambi i titoli.

Il Collegio, dopo aver esaminato il caso e rigettato le eccezioni preliminari di incompetenza temporale e per materia sollevate dall’intermediario, ha comunque deciso di non accogliere il ricorso, in quanto la tesi della prescrizione è fondata su basi solide. Inoltre, nel valutare la decorrenza della prescrizione, il Collegio ha richiamato l’orientamento consolidato, recentemente aggiornato dalla decisione n. 6196/2024 del Collegio di Coordinamento, secondo cui i diritti al rimborso di capitale e interessi si prescrivono decorsi dieci anni dalla data di scadenza dei buoni. Considerato che la sottoscrizione dei titoli risale al 2000 e al 2001, il termine massimo per richiedere la liquidazione è scaduto da anni.

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