Poste Italiane mi aveva rimborsato i Buoni Fruttiferi Postali per un importo inferiore, ho fatto ricorso e ho avuto una somma maggiore

Buoni Fruttiferi Postali rappresentano l’investimento più sicuro per gli italiani per vari aspetti. Esistono buoni per ogni occasione: dalla nascita alla pensione. Ma gli ostacoli non mancano.

Le aspettative dei sottoscrittori, oltre al capitale sicuro, sono spesso legate a quanto promesso al momento dell’acquisto. È il caso di un risparmiatore che ha presentato ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) per far valere il proprio diritto a ricevere gli interessi indicati sul retro di quattro Buoni Fruttiferi Postali della serie Q/P, emessi il 21 dicembre 1989, ciascuno del valore di cinque milioni di lire.

Donna che inserisce le monete nel salvadanaio e nell'altra mano una calcolatrice
Poste Italiane mi aveva rimborsato i Buoni Fruttiferi Postali per un importo inferiore, ho fatto ricorso e ho avuto un importo maggiore (Informazioneoggi.it)

Il risparmiatore lamentava di aver ricevuto una somma inferiore rispetto a quella attesa, calcolata in base ai tassi stampati sul retro dei titoli. Aveva scelto quei buoni proprio in virtù di quei rendimenti, che coincidevano con quelli previsti per la serie P. Ma qualcosa è andato storto.

Buoni Postali e interessi riconosciuti per un importo inferiore: la decisione dell’ABF

Poste Italiane, aveva contestato la richiesta del sottoscrittore dei Buoni Postali,  sostenendo che i buoni dovevano essere rimborsati secondo le condizioni della serie Q, introdotta dal decreto ministeriale del 13 giugno 1986. Il decreto prevede interessi composti per i primi vent’anni e semplici per i successivi dieci, con l’aggiunta di un timbro sul retro del buono che indichi i nuovi tassi applicati.

Monete, svegli a e vasetto con foglie
Buoni Postali e interessi riconosciuti per un importo inferiore: la decisione dell’ABF (Informazioneoggi.it)

La controversia si è quindi spostata sulla corretta identificazione della serie e sul valore legale delle informazioni riportate sui buoni cartacei. Il Collegio dell’ABF (Arbitro Bancario Finanziario), con la decisione numero 3750 del 14 aprile 2025 ha riconosciuto la propria competenza sia temporale che per materia, sottolineando che il ricorso si riferiva alla fase di liquidazione del titolo (avvenuta nel 2020) e non al momento della sottoscrizione.

L’ABF ha rilevato che i buoni presentavano il timbro “serie Q/P” solo sul fronte, ma non sul retro. Mancava quindi il timbro che avrebbe dovuto modificare i tassi originari, come previsto dal decreto ministeriale. In assenza di tale indicazione, non era possibile applicare i nuovi rendimenti previsti per la serie Q. Secondo la normativa e la giurisprudenza consolidata, affinché valga la variazione dei tassi, questa deve essere evidente e visibile sul retro del titolo, per garantire trasparenza e tutelare l’affidamento del risparmiatore.

Per questo motivo, l’ABF ha accolto parzialmente il ricorso, disponendo che Poste Italiane rimborsi gli interessi secondo i tassi riportati sul retro dei buoni originari, appartenenti alla serie P, e non secondo quelli della serie Q. Inoltre, la decisione riporta che, nel calcolo degli interessi, si dovrà tener conto della ritenuta fiscale applicabile, in linea con gli orientamenti dell’ABF su casi analoghi.

Il risparmiatore avrà diritto a una nuova liquidazione, più favorevole rispetto a quella iniziale, ma sempre nel rispetto delle norme fiscali.

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