Sembrava una transazione semplice e sicura, la vendita di un orologio di valore, la presenza dell’acquirente, un assegno circolare da 8.500 euro emesso da un’altra banca e il versamento effettuato direttamente allo sportello della propria filiale.
Il cliente era fiducioso, e ha consegnato il bene e incassato l’assegno, che da una prima verifica risultava regolare. Tutto perfetto, ma l’amara sorpresa non tarda ad arrivare, il giorno successivo succede qualcosa di sconvolgente.

La banca scopre che l’assegno, pur dotato di un QR code apparentemente valido, è clonato. La somma viene immediatamente stornata dal conto del cliente e la banca nega ogni responsabilità, affermando di aver seguito le procedure previste. Il cliente ritiene di aver subito un grave danno e accusa l’istituto di aver omesso controlli più approfonditi prima di convalidare il versamento.
Quando un assegno circolare diventa una truffa: la storia di un versamento finito male
L’intermediario, ricostruisce i fatti specificando che la trattativa è nata online per la vendita di un orologio di lusso, l’accordo telefonico con un sedicente acquirente, l’appuntamento in filiale con il figlio del compratore e il versamento dell’assegno “salvo buon fine”. Dopo qualche giorno, l’assegno risulta impagato perché è un falso, e la banca ritiene legittimo il suo storno. La banca si difende è asserisce che sono state adottate tutte le cautele previste, e il controllo visivo dell’assegno non evidenziava alcun segno di contraffazione. Accertare l’autenticità del titolo, spetta alla banca emittente.

Secondo il Collegio dell’Arbitro Bancario Finanziario ci sono anomalie nell’assegno circolare, già alla prima analisi: elementi grafici incoerenti rispetto ai modelli ufficiali e mancanza di riferimenti chiari all’istituto emittente e imperfezioni tipografiche. L’ABF afferma che la banca avrebbe potuto notare tali anomalie all’atto del versamento e non il giorno dopo. Anche il cliente è stato poco attento in quanto si è fidato dell’acquirente senza verificare meglio l’identità o l’effettiva copertura dell’assegno. L’ABF ritiene il comportamento della banca colposo in quanto avrebbe dovuto effettuare controlli più accurati prima di autorizzare l’operazione.
Il Collegio di Torino nella decisione numero 3745 del 14 aprile 2025 accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 2.833,00.
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