La maggiorazione contributiva permette di accedere alla pensione prima, ma ci sono regole precise da rispettare.
Oggi esaminiamo il caso di un nostro Lettore: “Ho superato i 60 anni, posso ottenere la maggiorazione contributiva per inabilità lavorativa?”

La risposta è affermativa, anche chi ha superato i 60 anni può ottenere la maggiorazione contributiva. Analizziamo nel dettaglio cosa prevede la normativa vigente.
Pensione di inabilità e maggiorazione contributiva: ci sono limiti di età?
Il sistema previdenziale italiano prevede una regola precisa nel calcolo dell’importo spettante. Nello specifico, al montante contributivo individuale maturato fino alla data di riconoscimento della prestazione viene aggiunta una quota di contribuzione figurativa, che copre il periodo mancante al raggiungimento del sessantesimo anno di età. Questo meccanismo, però, si applica fino a un massimo di 40 anni di anzianità contributiva complessiva.

Uno dei dubbi più frequenti è proprio quello esposto dal nostro Lettore, e riguarda se hanno diritto alla maggiorazione i lavoratori che hanno già compiuto i 60 anni di età al momento del riconoscimento dell’inabilità. La risposta è affermativa, ma bisogna precisare che il limite dei 60 anni non esclude automaticamente la possibilità di ottenere la contribuzione figurativa. La normativa, infatti, non stabilisce che tale beneficio sia riservato solo a chi non ha ancora raggiunto i 60 anni, bensì che la contribuzione aggiuntiva sia calcolata fino a tale soglia anagrafica, come se il lavoratore dovesse ancora arrivare a quell’età. Quindi, anche se il soggetto ha già superato i 60 anni, il calcolo include comunque la proiezione della contribuzione mancante fino ai 60 anni, purché il totale dell’anzianità non superi i 40 anni complessivi.
Inoltre, sia che si lavori nel settore pubblico sia nel settore privato, nono esistono distinzioni per la maggiorazione contributiva sulla pensione di inabilità. A regolare tale principio è la Legge 335 del 1995 articolo 1, comma 15 e la Legge 222 del 1984 articolo 2 comma 3.
Quest’ultima Legge specifica che, nel sistema contributivo, ai fini del calcolo dell’inabilità, si aggiunge al montante individuale un’ulteriore quota riferita al periodo mancante ai 60 anni, basata sulla media delle retribuzioni degli ultimi cinque anni, opportunamente rivalutate. Questo meccanismo tutela il lavoratore che si trova impossibilitato a proseguire l’attività lavorativa per motivi di salute, se pur limitato nel tempo (fino ai 60 anni) e nell’entità (massimo 40 anni di anzianità), senza differenze legate al comparto lavorativo di provenienza.
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