Per ottenere l’ISEE si deve compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) che permette di ottenere agevolazioni per il nucleo familiare.
Per le prestazioni rivolte a figli minorenni, uno dei dubbi è la cosiddetta componente aggiuntiva, che deve essere inserita in casi particolari.

Nello specifico quando il genitore non convivente e non coniugato con l’altro genitore, anche se vive separato e ha un altro nucleo familiare, la legge prevede comunque che venga considerato nel calcolo dell’ISEE minorenni. Ma cosa accade se questo genitore ha altri figli, ormai maggiorenni, indipendenti e residenti altrove? Verifichiamolo in base alla normativa attualmente in vigore.
ISEE e componente aggiuntiva per minorenni: fa fede il nucleo familiare
Il dubbio nasce da un quesito di un Lettore che deve redigere l’ISEE minorenni, e non vorrebbe indicare la componente aggiuntiva in quanto aumenta il valore ISEE minorenni. Specifica che ha altri figli di maggiore età e non a carico.
In risposta al nostro Lettore e a chi si trova in una situazione simile, la presenza di altri figli maggiorenni, autonomi e non conviventi, non esonera il genitore non convivente dall’essere incluso nella componente aggiuntiva dell’ISEE minorenni.
In effetti, la componente aggiuntiva deve essere sempre compilata nella DSU, indicando i componenti effetti del nucleo. Se gli altri figli sono maggiorenni e non fanno più parte del nucleo familiare (importante il cambio di residenza) non dovranno essere inseriti nella componente aggiuntiva e quindi, non vanno nel calcolo dell’ISEE. Se invece, fanno parte del nucleo familiare, sono rilevanti per determinare il paramento della scala di equivalenza, che determina il valore ISEE
Riassumendo anche se il genitore ha altri figli, dovrà comunque compilare la componente aggiuntiva nella DSU per l’ISEE minorenni. Solo i figli che fanno parte effettiva del suo nucleo familiare incideranno indirettamente sul valore dell’indicatore, influendo sul parametro di equivalenza. Ma la loro semplice esistenza, se sono autonomi e indipendenti, non modifica né alleggerisce l’obbligo di essere considerati nel calcolo ISEE per i figli minorenni in comune.
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