L’esenzione del bollo auto è una delle agevolazioni fiscali che possono ottenere le persone con disabilità, ma non sempre il verbale di invalidità e 104 è sufficiente per ottenerla.
Esaminiamo il caso di un cittadino interessato a ottenere l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica (comunemente chiamato bollo auto) per le persone con disabilità, si è rivolto all’ACI presentando i verbali di invalidità civile e di riconoscimento della Legge 104. Tuttavia, la documentazione fornita non è stata ritenuta sufficiente a garantire l’accesso al beneficio fiscale richiesto. Il richiedente, visto il rifiuto dell’ACI per copie dei verbali non idonee per l’agevolazione, ha chiesto un duplicato in copia conforme all’originale, nella speranza che ciò possa risolvere il problema.
In realtà, il nodo non riguarda la forma della documentazione, ma il contenuto dei verbali. Per accedere all’esenzione dal bollo auto, è essenziale che nei verbali siano riportate in modo esplicito le condizioni stabilite dalla normativa. A partire dal 1° luglio 2024, con l’entrata in vigore del decreto legislativo 62/2024, ogni riferimento alla parola “handicap” è stato sostituito dalla dizione “persona con disabilità”, portando maggiore coerenza nel linguaggio normativo.
I verbali rilasciati dalle Commissioni mediche oggi seguono modelli più standardizzati, proprio per chiarire fin da subito se la persona rientra tra i beneficiari delle agevolazioni fiscali previste per l’acquisto o il possesso di un’autovettura. Tra queste agevolazioni figurano l’IVA agevolata, l’esenzione dal bollo auto e dal pagamento dell’imposta provinciale di trascrizione (IPT).
Per poterne usufruire, deve emergere in modo chiaro e inequivocabile dal verbale la presenza di una grave limitazione della capacità di deambulazione o di una condizione di pluriamputazione, come previsto dall’articolo 30, comma 7, della legge 388/2000. In questi casi, il veicolo non deve necessariamente essere adattato per il trasporto della persona con disabilità. Viceversa, la semplice dicitura “capacità di deambulazione sensibilmente ridotta” non dà diritto all’agevolazione fiscale, ma esclusivamente al contrassegno per la sosta riservata.
Il motivo del rigetto da parte dell’ACI, dunque, non risiede nella mancanza di una copia conforme dei verbali, bensì nell’assenza dei requisiti sostanziali richiesti dalla legge per ottenere l’esenzione. Anche in presenza della documentazione correttamente autenticata, senza il preciso riferimento alle condizioni previste dalla normativa vigente, l’accesso al beneficio fiscale non può essere concesso.
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