La Legge di Bilancio 2025 ha confermato il bonus ristrutturazione prima casa con una detrazione fiscale al 50% per gli interventi di recupero edilizio, ristrutturazioni o manutenzioni straordinarie, effettuati entro il 31 dicembre 2025.
Per le spese sostenute successivamente, l’aliquota scenderà al 36% nei periodi d’imposta 2026 e 2027.
In quest’articolo esaminiamo il caso di un Lettore che ci chiede se può detrarre le spese con bonifico parlante con l’indicazione della normativa, per poter usufruire del bonus ristrutturazione casa nel 2025. Precisa che l’abitazione è adibita a prima casa ma di proprietà solo della moglie.
L’agevolazione potenziata si applica agli interventi realizzati su immobili destinati ad abitazione principale, a condizione che:
Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 8/2025, la detrazione maggiorata si estende anche ai casi in cui l’unità immobiliare è adibita a dimora abituale di un familiare, come il coniuge, un parente entro il terzo grado o un affine entro il secondo grado.
Pertanto, anche se l’immobile è di proprietà esclusiva del coniuge fiscalmente a carico, è possibile fruire della detrazione IRPEF del 50% intestando le fatture e i relativi pagamenti all’altro coniuge, a condizione che sia lui a sostenere effettivamente la spesa. Il requisito fondamentale, ai fini dell’agevolazione, è che l’abitazione sia adibita a residenza principale della coppia.
La circolare n. 8 del 19 giugno 2025 riporta che: “per le spese documentate sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, a esclusione delle spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, le aliquote di detrazione sono stabilite in misura fissa per tutti gli interventi agevolati, pari al 36 per cento delle spese sostenute nel 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027. La detrazione è elevata al 50 per cento delle spese sostenute nel 2025 e al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027, nel caso in cui gli interventi siano realizzati dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale“.
Un altro aspetto importante da tenere in considerazione riguarda la destinazione d’uso dell’immobile. Nello specifico, se parte della superficie è destinata ad attività commerciale (ad esempio per uno studio o negozio), le spese relative a questa porzione non rientrano nel perimetro della detrazione fiscale. Occorre quindi distinguere chiaramente le spese residenziali da quelle commerciali, sia in fase di progettazione sia nella documentazione fiscale.
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