Congedo legge 104 di 2 anni anche per andare in vacanza: limiti e condizioni da rispettare

La legge 104 tutela i lavoratori che assistono una persona con disabilità grave, attraverso 3 giorni di permesso e il congedo straordinario di due anni. 

Il congedo straordinario legge 104, può essere utilizzato per andare in vacanza? Rispondiamo a questa domanda con i chiarimenti normativa n merito alla domanda posta.

Mare e sdraio con logo 104
Congedo legge 104 di 2 anni anche per andare in vacanza: limiti e condizioni da rispettare (Informazioneoggi.it)

Il congedo straordinario per legge 104 prevede un tempo massimo per tutta la durata della vita lavorativa, di due anni. In questo periodo il lavoratore ha il compito di assistere il familiare con disabilità grave ai sensi dell’articolo 3 comma 3.

Si può andare in vacanza mentre di è in congedo straordinario per legge 104?

Utilizzare il congedo straordinario legge 104 per le vacanze o andare in vacanza mentre si usufruisce di quest’agevolazione, è considerata truffa aggravata.

Spiaggia con lettini e ombrelloni
Si può andare in vacanza mentre di è in congedo straordinario per legge 104? (Informazioneoggi.it)

Il periodo d’assenza per congedo straordinario, è corrisposto dall’INPS, anche se anticipato dal datore di lavoro in busta paga, che poi si rivale tramite la compensazione con l’Istituto. L’obiettivo è quello di garantire assistenza ai familiari con disabilità grave con giornate in più da godere oltre le ferie stabilite nel CCNL.

Invece, se è il familiare disabile ad essere accompagnato in vacanza (terapie lontano da case, cure termali, eccetera) con documentazione medica, la situazione si configura in un modo diverso. La vacanza del disabile, si traduce in miglioramento delle condizioni di salute del disabile. Quindi, serve il nesso causale della vacanza e la salute del disabile.

Pertanto, se viene a mancare tale nesso causale tra assistenza al familiare disabile e l’assenza lavorativa, ci si trova di fronte ad una violazione nei confronti del datore di lavoro, si configura in un abuso di potere. A chiarire quest’aspetto è la Cassazione con la sentenza n. 19580 del 19 luglio 2019.

Dunque, i trattamenti terapeutici, come ad esempio: località termali o soggiorni in località di mare, supportati da un’adeguata giustificazione medica, sono legittimi per l’utilizzo dei permessi 104.

In questo caso non bisogna inviare nessuna documentazione all’INPS e non necessita nessuna richiesta formale preventiva. Il soggetto che usufruisce dei permessi o congedo, deve conservare la documentazione per eventuali controlli (biglietti di viaggio, certificazione medica, prenotazione e soggiorno del luogo termale o altro).

La giurisprudenza più volte ha chiarito che deve esserci coerenza tra l’assenza dal lavoro per permesso 104 in relazione diretta con l’assistenza al disabile. L’abuso del diritto con uso improprio del beneficio, si traduce in una vera e propria truffa aggravata verso il datore di lavoro e l’Ente assicurativo, con conseguenze negative, tra cui il  licenziamento.

Gestione cookie