La giurisprudenza ha recentemente chiarito quali sono i requisiti per smettere di lavorare in anticipo, risolvendo un problematico dubbio.
Uno degli strumenti per poter smettere di lavorare prima della maturazione dei presupposti per la pensione di vecchiaia (ossia 67 anni di età e 20 di contribuzione) è l’Ape Sociale. Si tratta di una misura molto vantaggiosa, perché consente di anticipare l’uscita a 63 anni e 5 mesi.
È, però, rivolta solo a determinate categorie di contribuenti e, nel dettaglio, a:
- soggetti che si trovano in stato di disoccupazione involontaria e che possiedono almeno 30 anni di contributi;
- caregivers del coniuge o di un parente di primo grado convivente affetto da handicap grave. Anche in tal caso, sono necessari 30 anni di contributi;
- invalidi almeno al 74%, con almeno 30 anni di contribuzione;
- lavoratori dipendenti addetti a mansioni gravose e rischiose, con 32 o 36 anni di contributi.
Tutti coloro che intendono accedere all’Ape Sociale, poi, devono essere iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria dei lavoratori dipendenti, alle forme sostitutive ed esclusive della stessa oppure alle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi o alla Gestione Separata.
Di recente, la Corte di Cassazione ha specificato che è errata l’interpretazione che è stata finora data alla normativa sull’Ape Sociale e, in particolare, sulla necessità della percezione del sussidio di disoccupazione NASpI. Qual è il reale presupposto richiesto ai disoccupati, ai fini dell’accesso alla pensione anticipata? Scopriamolo.
Ape Sociale e NASpI: come sono correlate?
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24950 del 24 settembre 2024, ha chiarito quando i disoccupati possono usufruire dell’Ape Sociale. Finora, si è sempre ritenuto che tale strumento fosse riservato esclusivamente a coloro che avevano percepito l’indennità di disoccupazione NASpI, ma i giudici hanno specificato che questa interpretazione della norma di legge non è corretta.
L’unico requisito che impone la normativa in materia, infatti, è lo stato di disoccupazione (successivo alla cessazione involontaria del rapporto di lavoro) e non anche la relativa indennità . Il legislatore, nell’art. 1, comma 179, della Legge n. 232/2016, precisa solo che l’eventuale percezione della NASpI deve essere cessata.
I disoccupati che intendono andare in pensione in anticipo con l’Ape Sociale, inoltre, devono possedere, nei 36 mesi antecedenti l’interruzione del rapporto lavorativo, almeno 18 mesi di lavoro dipendente e almeno 30 anni di contribuzione.
Nel caso in cui fosse stata necessaria la percezione dell’indennità , la normativa l’avrebbe posta in continuità con l’Ape Sociale e, invece, precisa che debba esserci l’interruzione della sua erogazione. La concessione della possibilità di beneficiare di tale anticipo pensionistico, inoltre, sottolineerebbe una condizione di bisogno della persona, meritevole di tutela, magari scaturente proprio dalla mancata fruizione della NASpI.
In conclusione, i disoccupati titolari di NASpI devono attendere la fine dell’erogazione del trattamento per poter accedere all’Ape Sociale, mentre chi non ha mai ricevuto l’indennità , se in possesso degli altri requisiti, può immediatamente presentare domanda per l’anticipo pensionistico.