Anche il conto corrente può essere pignorato, ma la legge fissa dei limiti per tutelare i debitori. In quali casi si è salvi?
Nel caso in cui si abbiano debiti non saldati, i creditori hanno il diritto di soddisfare la propria pretesa sottraendo le somme depositate sui conti correnti dei debitori. Quest’operazione prende il nome di “pignoramento presso terzi”, perché coinvolge anche un terzo soggetto, ossia la banca.
L’istituto di credito, dunque, è obbligato a specificare al creditore la presenza di denaro e il suo ammontare. Nel caso in cui la quantità dovesse essere irrisoria, il creditore potrebbe anche scegliere di non proseguire. Nel frattempo, la banca deve provvedere al congelamento delle somme presenti sui conti correnti del debitore, a cui dovranno aggiungersi le spese di procedura e quelle eventualmente depositate successivamente, fino allo svolgimento dell’udienza. Ma qual è il limite al pignoramento del conto corrente? Vediamo cosa stabilisce la legge.
La normativa che disciplina il pignoramento non prevede una soglia minima al di sotto della quale non può essere disposto il pignoramento del conto corrente di un soggetto debitore. Di conseguenza, il creditore potrebbe procedere anche per un valore non elevato.
Ci sono, tuttavia, dei limiti stabiliti per i lavoratori dipendenti e i pensionati. In questi casi, il denaro depositato prima della notifica del pignoramento, derivante dall’accredito dello stipendio o della pensione, è pignorabile solo per un somma superiore al triplo dell’assegno sociale (cioè 1603,23 euro). Per debiti di entità inferiore, quindi, non si può procedere al pignoramento del conto corrente.
Questa regola si applica esclusivamente nei casi in cui sul conto non siano versate periodicamente somme derivanti da altre attività, ad esempio canoni di locazione.
Per quanto riguarda le mensilità dello stipendio o della pensione accreditate dopo la notifica del pignoramento, bisognerà rispettare il limite di un quinto. Nell’ipotesi dello stipendio, il quinto si determina sugli importi netti, mentre per le pensioni, sulla somma netta a cui va detratto il cd. minimo vitale.
Quest’ultimo ammonta a due volte l’Assegno sociale e, in ogni caso, non può scendere al di sotto dei 1.000 euro (un assegno di 1.00 euro, in altre parole, non potrà essere oggetto di pignoramento).
Ricordiamo, infine, che se si hanno debiti con l’Agenzia delle Entrate, lo stipendio e la pensione possono essere pignorati nei limiti di:
Gli importi accreditati successivamente alla notifica del pignoramento, infine, non possono essere congelati dalla banca.
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