Il nuovo contratto Istruzione e Ricerca arriva con alcune novità riguardo ai permessi retribuiti per il personale scuola.
Il 18 gennaio 2024 sindacati della scuola e Aran hanno firmato il CCNL Istruzione e Ricerca. Entrato in vigore il giorno successivo, mette fine (almeno per il momento) a una questione importante: i permessi retribuiti spettano anche a docenti e ATA precari?
Ebbene sì, anche al personale docente e ATA precario sono riconosciuti i permessi retribuiti. Ma non è tutto oro quello che luccica. Scopriamo perché.
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Finalmente dal 2024 anche i docenti e il personale ATA con contratti a tempo determinato, e quindi considerati precari, rispetto ai docenti di ruolo, potranno richiedere 3 giorni di permessi retribuiti.
A confermalo è l’articolo 35 del nuovo Contratto collettivo nazionale del lavoro Istruzione e Ricerca 2019-2021 recentemente rinnovato. Il personale della scuola può considerarsi soddisfatto poiché un diritto (tanto atteso) è stato finalmente conquistato.
In realtà, saranno in pochi a festeggiare poiché i permessi retribuiti non spetteranno a tutti i docenti/ATA precari. Infatti, il suddetto articolo è valido solo per il personale precario che ha firmato un contratto a tempo determinato fino al 30 giugno oppure fino al 31 agosto.
In pratica, non potranno usufruire dei permessi retribuiti il personale precario dalle graduatorie di istituto per supplenze brevi o saltuarie, anche se il con contratto è a tempo determinato.
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Sperando che la questione si sbrogli ulteriormente, vediamo quando spettano e come richiederli.
In generale, i permessi retribuiti possono essere richiesti per motivi familiari o personali. Inoltre, l’Aran in una nota ha chiarito che i precari possono fruire dei 3 giorni interamente “senza alcun riproporzionamento (in rapporto ai restanti mesi dell’anno scolastico) e senza alcuna riduzione (in considerazione dei permessi non retribuiti eventualmente già fruiti).”
Però, il limite resta sempre 3 giorni per anno scolastico e possono essere richiesti in una unica soluzione oppure singolarmente, in base alle esigenze del docente o personale ATA.
Quindi, gli interessati dovranno presentare una richiesta alla segreteria della scuola allegando anche una autocertificazione o in caso di concorso, l’attestato di partecipazione rilasciato dalla commissione d’esame. La richiesta però dovrà avere un preavviso di almeno cinque giorni ma dipende dal regolamento interno alla scuola e dalle eventuali eccezioni, per esempio in caso di urgenze.
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