Pensione ai superstiti: cosa succede se si hanno redditi aggiuntivi? Le regole per non perdere la prestazione

La pensione ai superstiti viene riconosciuta anche in presenza di redditi aggiuntivi, ma entro determinati limiti. Analizziamo la normativa. 

La pensione ai superstiti è la prestazione erogata dall’INPS ai familiari di un soggetto che già riceveva la pensione dall’Istituto di Previdenza oppure che aveva maturato i requisiti necessari per riceverla. Nel primo caso, si tratta di pensione di reversibilità, nel secondo di pensione indiretta.

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I redditi aggiuntivi limitano la pensione ai superstiti? – InformazioneOggi.it

Per l’erogazione di questa seconda prestazione, è necessaria la maturazione, prima del decesso, di almeno 15 anni di anzianità assicurativa e contributiva oppure cinque anni di anzianità assicurativa e contributiva, dei quali almeno tre anni nei cinque anni antecedenti la data del decesso.

Tramite la Circolare n. 108 del 22 dicembre 2023, l’INPS ha specificato quali sono i principi, indicati dalla Corte Costituzione, per il pagamento della pensione ai superstiti, nell’ipotesi in cui debbano essere applicati i limiti di cumulabilità dell’art. 1, comma 41, della Legge n. 335/1995.

Fondamentale è la sentenza della Corte Costituzionale n. 162 del 30 giugno 2022, con la quale sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi il terzo e il quarto periodo del comma 41, art. 1, della Legge n. 335/1995 e la tabella F, nella quale era indicato che, in caso di cumulo tra la pensione ai superstiti e i redditi aggiuntivi del titolare, non c’era una soglia per le riduzioni della prestazione, dovute al possesso di un reddito aggiuntivo.

Pensione ai superstiti: quando si applica il cumulo dei redditi aggiuntivi?

L’INPS ha specificato che l’importo della pensione ai superstiti varia a seconda dell’ammontare del reddito posseduto.

In particolare:

  • se il reddito è minore o pari a 3 volte il trattamento minimo INPS, la pensione ai superstiti è del tutto compatibile con i redditi aggiuntivi;
  • se il reddito supera di 3 volte il trattamento minimo INPS, la pensione ai superstiti è cumulabile per il 75% con i redditi aggiuntivi e si attua una riduzione del 25% della prestazione;
  • se il reddito supera di 4 volte il trattamento minimo INPS, la pensione ai superstiti è cumulabile per il 60% con i redditi aggiuntivi, con una riduzione del 40% della prestazione;
  • se il reddito supera di 5 volte il trattamento minimo INPS, la pensione è cumulabile per il 50% con i redditi aggiuntivi e si applica una riduzione del 50% della prestazione.

Se il valore delle trattenute risulta superiore all’ammontare dei redditi aggiuntivi percepiti nell’anno di riferimento, l’INPS disporrà il riesame d’ufficio delle pensioni interessate, attribuendo la somma risultante dal cumulo dei redditi con la pensione ai superstiti.

In ogni caso, bisognerà tener presente la prescrizione quinquennale.

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