Per le spese condominiali generalmente si applica il criterio dei millesimi. Tuttavia ci sono alcuni casi in cui è possibile derogare e dividere in parti uguali.
I proprietari di appartamenti collocati all’interno di condomini sanno di dover affrontare le cosiddette spese condominiali. Queste possono essere ordinarie o straordinarie, ma generalmente seguono il criterio della ripartizione che prevede l’uso delle scale millesimali.
Grazie alle scale millesimali è possibile individuare la quota che ogni condomini deve versare in base al valore della propria casa. Tuttavia, ci sono alcune spese che possono essere ripartite in parti uguali. Scopriamo di quali si tratta.
Durante le assemblee condominiali capita spesso che qualche condomine chiede di dividere le spese in parti uguali, facendo in modo che tutti i condomini partecipino in maniera equa.
La ripartizione in parti uguali non è affatto conveniente per i proprietari delle abitazioni più piccole o di minor valore. Il Codice Civile prevede la possibilità di accedere a questo metodo di ripartizione per determinate spese? Le spese condominiali possono essere ripartite in maniera proporzionale, in base all’uso o in parti uguali. Questi sono i tre metodi che possono essere adottati secondo quanto stabilito dalla legge.
Tuttavia, la legge non prevede alcuna spesa che possa essere divisa in quote uguali tra tutti i condomini, perché ritiene che per ogni costo sia necessario individuare la competenza del singolo condomine.
Tuttavia, è possibile che l’assemblea sancisca un patto che deroghi al criterio delle quote millesimali. Affinché ciò sia possibile è necessario che tutti i condomini siano d’accordo con la divisione in parti uguali. Pertanto è possibile approvare un regolamento che decide di dividere le spese dell’amministratore oppure quelle ordinarie in water di pari importo.
Affinché questa decisione sia valida e produca effetti è necessario che sia presa all’unanimità. In questo caso, dunque, la maggioranza non è sufficiente per prendere una decisione di questo tipo. Infatti una delibera approvata a maggioranza è considerata nulla, se serve a modificare le spese delle tabelle millesimali o annullabile, se deroga ai criteri millesimali.
L’annullabilità è impugnabile entro 30 giorni dalla sua adozione e la contestazione non può essere sollevata da un condomino che ha votato a favore della modifica.
Dopo tutto l’articolo 1123 del codice civile italiano è chiaro: le spese condominiali devono essere divise in maniera proporzionale al valore della proprietà di ciascuno.
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