Aggravamento per l’invalidità: quando si può richiedere? La procedura per non perdere il beneficio

In alcune ipotesi è possibile presentare domanda per l’aggravamento dell’invalidità, ma bisogna rispettare delle regole ben precise.

Tutti coloro che aspirano al riconoscimento dell’invalidità civile devono superare una visita medica con una Commissione ASL integrata da un medico dell’INPS.

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Si può richiedere il riconoscimento dell’aggravamento dell’invalidità civile – InformazioneOggi.it

Al termine dell’accertamento, i medici rilasciano all’interessato il verbale di accertamento, nel quale è specificata la percentuale di invalidità riscontrata, che deve essere superiore al 33%.

Nel dettaglio, se viene accertata la riduzione della capacità lavorativa (per i soggetti di età compresa tra i 18 e i 67 anni) o della facoltà di svolgere i normali atti quotidiani pari almeno al 34%, si ha diritto ad una serie di benefici, come l’erogazione gratuita di ausili e protesi.

Con un grado di invalidità di almeno il 46%, invece, si può ottenere l’iscrizione alle categorie protette, mentre con una percentuale del 67%, si può accedere all’esonero dal ticket sanitario.

Con l’invalidità dal 74% al 99%, si riceve l’assegno mensile di assistenza e, infine, con una percentuale del 100% si ha diritto alla pensione di inabilità civile.

Molto spesso, tuttavia, lo stato di salute degli invalidi peggiora. In questi casi, la normativa consente di richiedere l’aggravamento dell’invalidità.

Non esiste un preciso lasso di tempo per presentare la domanda; l’interessato, dunque, può, in ogni momento, chiedere una visita di aggravamento, che si svolgerà secondo le stesse modalità del primo di accertamento, quello con il quale era stata riconosciuta l’invalidità.

L’unica differenza sta nella documentazione da presentare perché c’è bisogno del rilascio del cd. certificato di aggravamento da parte del proprio medico curante.

Visita medica per l’aggravamento dell’invalidità: come si svolge?

Il certificato medico di aggravamento serva a provare che il richiedente è già stato riconosciuto come invalido e, allo stesso tempo, che le sue condizioni di salute si sono aggravate.

Se si ritiene che l’invalido non sia più autosufficiente, si può richiedere l’accompagnamento. A tal fine, il medico di famiglia dovrà indicare, nel certificato di aggravamento, che il paziente non riesce a deambulare autonomamente né a compiere gli atti quotidiani senza un accompagnatore.

Se, nel frattempo, l’interessato è stato colpito da ulteriori patologie, il medico curante deve specificare nel certificato se:

  • è affetto da patologie neoplastiche, cioè tumori;
  • è affetto da malattie gravi;
  • è affetto da disabilità intellettiva o relazionale.

Il medico curante ha, poi, l’obbligo di segnalare se l’aggravamento riguarda:

  • l’handicap;
  • l’invalidità;
  • la cecità;
  • la sordità;
  • la disabilità.

Nel caso in cui l’invalido sia impossibilitato ad andare in sede per sottoporsi alla visita per l’aggravamento, può essere richiesta la visita domiciliare.

Al termine della visita, la Commissione medica rilascerà un verbale, con il quale riconoscerà o negherà l’aggravamento dell’invalidità. Nell’ipotesi di esito negativo, è possibile presentare ricorso.

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