L’INPS pubblica un messaggio con le istruzioni per recuperare gli interessi di mora nei pagamenti dei TFS/TFR. Ecco i dettagli.
TFS e TFR sono acronimi rispettivamente di trattamento di fine servizio e trattamento di fine rapporto ed entrambi indicano la cosiddetta “liquidazione o buonuscita”.
Nello specifico, il TFS è un trattamento di natura previdenziale, cioè nel suo calcolo prevede i contributi versati sia dal datore di lavoro sia dal lavoratore. Invece, il TFR è una sorta di salario differito generato dall’accantonamento di una quota dello stipendio. Questa poi sarà rivalutata e versata al lavoratore al temine del rapporto di lavoro.
Di solito i tempi di liquidazione sono più lunghi e la tempistica varia in base alle motivazioni che hanno portato alla cessazione del rapporto di lavoro: 90 giorni, per le pensioni di inabilità o per decesso lavoratore; 12 mesi, dalla data di cessione servizio per raggiungimento limite di età; 24 mesi negli altri casi, per esempio dimissioni o licenziamenti. Ma i tempi possono ulteriormente allungarsi.
L’INPS rende noto che provvederà al pagamento degli interessi di mora dovuti per ritardo dei pagamenti del TFS/TFR, anche se i ritardi sono causati “dagli Amministratori /Enti datori di lavoro”.
Infatti, nel messaggio numero 3550 del 10 ottobre 2023 l’Istituto di previdenza sociale pubblica le istruzioni e chiarisce come recuperare gli interessi di mora entro il limite di prescrizione di 10 anni. Limite che richiama la nota operativa del 9 settembre 2008.
In pratica, l’INPS procederà al recupero dei crediti nel primo o nel secondo semestre dell’anno in base all’importo cumulato a titolo di interessi.
Nel secondo semestre, però, la procedura di recupero interessi di mora sarà avviata a prescindere dall’importo, purché questo sia superiore a 12 euro (articolo 25 della legge 289/2008).
Le Amministrazioni/Enti datori di lavoro che non sono d’accordo con la richiesta di restituzione interessi di mora possono effettuare un ricorso. Dovrà essere utilizzata la procedura dedicata “Rivalsa Ente” disponibile nella propria area riservata, entro i limiti previsti dalla normativa.
A questo punto, l’INPS territoriale competente prenderà in carico la lavorazione e, in caso di accoglimento, procederà alla decurtazione dell’importo della richiesta.
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