Pagamento TFS/TFR nuovi ritardi: l’avviso INPS che avvisa i pensionati e consiglia come ottenere gli interessi sul capitale

L’INPS pubblica un messaggio con le istruzioni per recuperare gli interessi di mora nei pagamenti dei TFS/TFR. Ecco i dettagli.

TFS e TFR sono acronimi rispettivamente di trattamento di fine servizio e trattamento di fine rapporto ed entrambi indicano la cosiddetta โ€œliquidazione o buonuscitaโ€.

Messaggio INPS sui ritardi dei pagamenti TFS/TFR
Pagamenti in ritardo del TFS/TFR: INPS chiarisce la situazione (informazioneoggi.it)

Nello specifico, il TFS รจ un trattamento di natura previdenziale, cioรจ nel suo calcolo prevede i contributi versati sia dal datore di lavoro sia dal lavoratore. Invece, il TFR รจ una sorta di salario differito generato dall’accantonamento di una quota dello stipendio. Questa poi sarร  rivalutata e versata al lavoratore al temine del rapporto di lavoro.

Di solito i tempi di liquidazione sono piรน lunghi e la tempistica varia in base alle motivazioni che hanno portato alla cessazione del rapporto di lavoro: 90 giorni, per le pensioni di inabilitร  o per decesso lavoratore; 12 mesi, dalla data di cessione servizio per raggiungimento limite di etร ; 24 mesi negli altri casi, per esempio dimissioni o licenziamenti. Ma i tempi possono ulteriormente allungarsi.

Pagamenti in ritardo del TFS/TFR: INPS spiega come recuperare gli interessi di mora

L’INPS rende noto che provvederร  al pagamento degli interessi di mora dovuti per ritardo dei pagamenti del TFS/TFR, anche se i ritardi sono causati โ€œdagli Amministratori /Enti datori di lavoroโ€.

Infatti, nel messaggio numero 3550 del 10 ottobre 2023 l’Istituto di previdenza sociale pubblica le istruzioni e chiarisce come recuperare gli interessi di mora entro il limite di prescrizione di 10 anni. Limite che richiama la nota operativa del 9 settembre 2008.

In pratica, l’INPS procederร  al recupero dei crediti nel primo o nel secondo semestre dell’anno in base all’importo cumulato a titolo di interessi.

Nel secondo semestre, perรฒ, la procedura di recupero interessi di mora sarร  avviata a prescindere dall’importo, purchรฉ questo sia superiore a 12 euro (articolo 25 della legge 289/2008).

Le Amministrazioni/Enti datori di lavoro che non sono d’accordo con la richiesta di restituzione interessi di mora possono effettuare un ricorso. Dovrร  essere utilizzata la procedura dedicata “Rivalsa Ente” disponibile nella propria area riservata, entro i limiti previsti dalla normativa.

A questo punto, l’INPS territoriale competente prenderร  in carico la lavorazione e, in caso di accoglimento, procederร  alla decurtazione dell’importo della richiesta.

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