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Scuola

L’INPS non riconosce i contributi versati dalle scuole parietarie: cosa fare in questi casi

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Ci sono dei casi in cui l’INPS non ritiene valido il rapporto di lavoro subordinato svolto presso gli istituti paritari. Come difendersi?

L’art. 2094 del codice civile stabilisce che il lavoro subordinato è un rapporto lavorativo per mezzo del quale un soggetto si obbliga a collaborare, investendo le proprie energie intellettuali e manuali, con un imprenditore, in maniera continuativa e in cambio di una retribuzione e di una copertura previdenziale.

Il rapporto di lavoro instaurato con un istituto scolastico paritario potrebbe non essere riconosciuto dall’INPS – InformazioneOggi.it

Per la giurisprudenza, affinché si possa parlare di un rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 2094 del codice civile, devono sussistere i seguenti requisiti:

  • collaborazione;
  • continuità della prestazione;
  • rispetto di uno specifico orario di lavoro;
  • riconoscimento di un’equa e fissa retribuzione.

Se, in seguito ad opportuni accertamenti, l’INPS rileva che il rapporto lavorativo non è caratterizzato da tali elementi, allora lo considera meramente fittizio, ossia diretto esclusivamente ad ottenere dei vantaggi.

Questo avviene soprattutto nel settore scolastico, per aumentare il punteggio nella graduatorie.

Per questo motivo, coloro che hanno prestato attività lavorativa presso scuole paritarie potrebbero ricevere dall’INPS un provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro.

Cosa si può fare per rimediare a questa problematica?

Disconoscimento del rapporto di lavoro presso istituti paritari: come ottenere giustizia

Il lavoratore al quale viene rifiutato il rapporto presso una scuola paritaria deve, innanzitutto, presentare ricorso dinanzi al Comitato provinciale INPS, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento.

Solo se il ricorso amministrativo viene rigettato oppure se, trascorsi i 90 giorni, l’INPS non comunica la propria decisione, è possibile rivolgersi al Giudice del Lavoro competente.

A tal fine, dovrà essere inoltrato ricorso telematico tramite la procedura “RiOL” (Ricorso On Line).

Successivamente, il Comitato o la Direzione incaricati devono decidere entro 90 giorni, a partire dalla presentazione del ricorso.

Trascorso tale termine, il ricorso si considera respinto per “silenzio rigetto“.

In mancanza di collaborazione da parte dell’INPS, quindi, l’unico metodo per fare valere il rapporto di lavoro ed ottenere il relativo punteggio in graduatoria è adire il Giudice del Lavoro.

Quest’ultimo dovrà verificare la sussistenza del rapporto e chiarire il suo carattere subordinato.

In questo caso, grava, ovviamente, sul lavoratore coinvolto l’onere della prova. Dovrà dimostrare, in maniera precisa, la sussistenza di tutti i requisiti necessari per la subordinazione ai sensi dell’art. 2094 del codice civile.

Sarà fondamentale allegare tutta la documentazione comprovante il diritto che si intende tutelare. Bisognerà, dunque, dimostrare la costituzione del rapporto lavorativo presso la scuola paritaria, come il Modello Unilav, le buste paga, la Certificazione Unica, i certificati relativi all’avvenuto versamento dello stipendio.

In relazione al reale svolgimento dell’attività lavorativa presso l’istituto paritario, invece, ci si potrà avvalere delle dichiarazioni rilasciate da eventuali testimoni.

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