Accertamento medico legale per handicap, se non arriva cosa si può fare?

Tra l’accertamento medico legale per handicap e il ricevimento del verbale redatto dalla Commissione medica possono passare diversi mesi. Cosa fare se non arriva più?

Il riconoscimento dell’handicap in seguito alla visita medico non fa scattare immediatamente la possibilità di usufruire dei benefici concessi. Occorre attendere che arrivi al domicilio il verbale.

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Accertamento handicap, il diritto dell’interessato – Informazioneoggi.it

I cittadini che intendono richiedere l’accertamento di un handicap per approfittare delle agevolazioni concesse ai disabili devono affrontare un preciso iter. Inizialmente dovranno chiedere un certificato medico introduttivo al medico curante per ricevere il codice identificativo da utilizzare per inoltrare domanda di riconoscimento all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. La procedura effettuata telematicamente si concluderà con la comunicazione da parte dell’INPS del giorno e dell’ora dell’appuntamento con la Commissione medico legale incaricata.

Questa verificherà i requisiti sanitari e redigerà un verbale ossia il documento che conterrà l’esito della visita medica. Ci sarà scritto se l’accertamento ha dato esito positivo (oppure no) e il grado di handicap riconosciuto. Secondo la Legge la Commissione dovrà pronunciarsi entro 45 giorni dall’inoltro della domanda. Cosa può fare il cittadino se l’esito tarda ad arrivare?

In attesa dell’accertamento dell’handicap, quali diritti ha il cittadino con disabilità?

La normativa di riferimento è la Legge 423/93. Chiarisce come procedere volendo approfittare dei benefici nell’attesa della pronuncia della Commissione medico legale.

commissione medica non invia l'accertamento di handicap
A chi rivolgersi per non aspettare – Informazioneoggi.it

L’articolo 2 comma 2 stabilisce che in caso di ritardo superiore a 45 giorni, gli accertamenti saranno effettuati in via provvisoria ai fini degli articoli 21 e 33 ossia tre giorni di permesso la mese, scelta della sede di lavoro più vicina, diritto a non essere trasferiti in una diversa sede lavorativa (Legge 5 febbraio 1992 numero 104) e dell’articolo 42 (due anni di congedo straordinario retribuito e prolungamento del congedo parentale per un massimo di tre anni) da un medico specialista della patologia invalidante prestante servizio presso una unità sanitaria locale.

Questo medico specialista (o più medici se necessario) non può – secondo la legge – esimersi dall’attestare la condizione di handicap grave riconoscendo le difficoltà socio lavorative, situazionali e relazionali causate dalla patologia.

Il certificato che rilascerà sarà provvisorio. Varrà fino all’emissione del definito accertamento da parte della Commissione che ha effettuato la visita medica. La Commissione, comunque, è autorizzata a rilasciare un certificato provvisorio finita la visita che produce effetto fino al riconoscimento definitivo previa richiesta dell’interessato con tanto di spiegazione dell’esigenza di ottenere il documento. In questo modo sarà possibile fruire dei tre giorni di permesso al mese o dei due anni di congedo straordinario.

La Commissione potrebbe, però, rifiutarsi di rilasciare tale certificazione qualora dovesse avere dubbi sulla condizione di gravità dell’interessato.

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