Per beneficiare dell’assegno di invalidità civile bisogna rispettare dei presupposti reddituali. Scopriamo come si determinano.
Tranne che per l’indennità di accompagnamento, l’indennità di accompagnamento per cieco assoluto, l’indennità speciale e l’indennità di comunicazione, è richiesto il possesso di specifici requisiti reddituali per l’erogazione del sussidio economico legato all’invalidità civile.
Con il Messaggio n. 1688/2022, l’INPS ha chiarito in che modo vengono valutati i redditi ai fini dell’ottenimento della prestazione. Analizziamo, nel dettaglio, la normativa.
Per stabilire se ci sono le condizioni per l’erogazione dell’assegno di invalidità civile, l’Istituto di Previdenza valuta tutti i redditi posseduti dal richiedente, calcolati ai fini IRPEF.
I redditi vanno sempre esaminati al netto degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali. Di conseguenza, sono esclusi i seguenti elementi:
Per la prima liquidazione, valgono i redditi dell’anno in corso, ossia dell’anno solare nel quale viene è percepito il sussidio.
Per gli anni successivi al primo, invece, deve sempre operare la distinzione tra i redditi da pensione e le ulteriori categorie di redditi. Il parametro di riferimento è il reddito percepito dal titolare della prestazione e dal coniuge nell’anno precedente.
Il beneficiario deve dichiarare annualmente i redditi posseduti, tramite il cd. Modello Red.
Come abbiamo anticipato, per capire se un soggetto ha diritto all’assegno di invalidità civile o alla pensione di inabilità civile, è fondamentale considerare il reddito imponibile agli fini dell’IRPEF, al netto degli oneri deducibili.
L’INPS chiarisce che degli oneri deducibili fanno parte i contributi previdenziali e assistenziali, gli assegni periodici versati al coniuge, i contributi accreditati al personale domestico.
Tutte queste voci vengono valutate attentamente dall’INPS, sulla base della Dichiarazione dei Redditi presentata.
L’INPS, infine, chiarisce quali redditi fondiari vanno presi in considerazione. Nel dettaglio:
Relativamente ai redditi da fabbricati, invece, valgono soltanto quelli che scaturiscono dal possesso di immobili differenti dalla casa di abitazione (con le relative pertinenze).
Nel Modello Red non vanno inserite le costruzioni o le porzioni di costruzioni rurali che appartengono al proprietario o all’affittuario, se si tratta di:
Non si ritiene che producano redditi fondiari, infine, gli immobili utilizzati da imprese commerciali e quelli che fungono da beni strumentali per l’esercizio di arti e professioni.
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