Pensione e redditi da lavoro: sono compatibili? La legge non ammette deroghe

Dopo il riconoscimento della pensione, gli ex dipendenti possono continuare a lavorare, anche come autonomi. Ci sono, però, dei limiti.

La legge stabilisce quali sono i casi in cui la pensione è cumulabile con i redditi da lavoro, sia dipendente sia autonomo.

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La pensione è cumulabile con i redditi da lavoro? – InformazioneOggi.it

Le regole variano a seconda del tipo di assegno pensionistico percepito e dell’ammontare del reddito da lavoro.

Chiariamo, innanzitutto, che i lavoratori dipendenti possono accedere alla pensione di vecchiaia, di anzianità o anticipata soltanto in seguito alla cessazione dell’attività lavorativa. A stabilirlo è l’art. 1, comma 7 del D.Lgs. n. 503/1992 e l‘art. 1, comma 20, della Legge n. 335/1995.

Tale obbligo, invece, non sussiste per i lavoratori autonomi e per quelli parasubordinati.

Ma quando un dipendente può cumulare pensione e reddito da lavoro? Scopriamo cosa prevede la normativa di riferimento.

Cumulo pensione e redditi da lavoro: è sempre possibile?

Dopo l’accesso al pensionamento, un soggetto può riprendere l’attività lavorativa, come dipendente, parasubordinato oppure autonomo, come libero professionista o imprenditore.

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In alcuni casi lo svolgimento dell’attività lavorativa ostacola la pensione – InformazioneOggi.it

Ci sono, tuttavia, una serie di limiti relativi al mantenimento contemporaneo dell’assegno pensionistico e del lavoro.

La maggior parte delle pensioni dirette consentono il cumulo integrale tra redditi da lavoro e prestazione pensionistica.

Per alcune misure (come l’Assegno Ordinario di Invalidità, la pensione per inabilità al lavoro o il trattamento ai superstiti), invece, vige il divieto di cumulo.

Ci sono, infine, alcune pensioni che prevedono il divieto di cumulo solo per un periodo di tempo limitato, ad esempio la pensione anticipata per i lavoratori precoci e Quota 100, 102 e 103. Se il percettore lavora durante questo lasso di tempo, perde il diritto alla pensione.

Scopriamo quali sono le regole per ciascun trattamento previdenziale.

Redditi da lavoro e Quota 100, 102 e 103 e Quota 41 lavoratori precoci

Il D.L. n. 4/2019 stabilisce l’incompatibilità delle pensioni ottenute con Quota 100, 102 e 103 con i redditi da lavoro, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale entro i 5 mila euro lordi annui.

Tale limite, tuttavia, sussiste solo fino al raggiungimento dell’età pensionabile (attualmente 67 anni).

Se, quindi, un pensionato percepisce dei redditi da lavoro dipendente, parasubordinato o autonomo, l’assegno previdenziale viene sospeso, fino alla cessazione dell’attività oppure fino all’età pensionabile.

Attenzione, però, perché la mera attività non è, da sola, sufficiente per l’interruzione ma è necessaria la reale percezione di redditi.

La pensione anticipata prevista per i lavoratori precoci non permette il cumulo con qualsiasi tipo di attività lavorativa, fino al raggiungimento del requisito contributivo per la pensione anticipata ordinaria.

Nel dettaglio, quest’ultimo è fissato a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e a 41 anni e 10 mesi per le donne.

Attività lavorativa e cumulo con Assegno ordinario di invalidità e pensione di inabilità ordinaria

Totalmente conciliabile con lo svolgimento di attività lavorativa è l’Assegno Ordinario di Invalidità. È necessario, però, che il reddito percepito non sia superiore a 4 volte il trattamento minimo.

Se, invece, il reddito è compreso tra le 4 e le 5 volte il minimo, la prestazione si riduce del 40%, mentre oltre le 5 volte, del 50%.

La normativa, poi, prevede una seconda riduzione in caso di superamento del trattamento minimo, pari al:

  • 50% della quota eccedente, in caso di reddito da lavoro dipendente;
  • 30% della quota eccedente, in caso di reddito da lavoro autonomo.

La decurtazione, tuttavia, non può essere superiore al reddito prodotto e non trova applicazione se l’invalido ha un’anzianità contributiva maggiore di 40 anni.

La stessa riduzione è prevista anche per le pensioni di invalidità e di inabilità specifica versate dall’INPS.

La pensione per inabilità permanente ed assoluta non è compatibile con lo svolgimento di qualsiasi tipologia di attività lavorativa e con l’iscrizione presso Albi ed elenchi.

Infine, per le prestazioni che sono state determinate sulla base del sistema contributivo puro, il cumulo con i redditi da lavoro è consentito al ricorrere di almeno uno dei seguenti presupposti:

  • almeno 60 anni di età, per le donne, o di 65 anni, per gli uomini;
  • 40 anni di contribuzione accreditata;
  • almeno 35 anni di contributi e 61 anni di età.
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