Docente titolare rientra dopo il 30 aprile: è prevista la proroga della supplenza breve? Scopriamo cosa dice il CCNL Istruzione e ricerca.
Le supplenze brevi creano sempre molti dubbi ai docenti che hanno contratti rinnovati mese per mese. Soprattutto in quelli che hanno poca esperienza con la burocrazia scolastica.
La data che preoccupa maggiormente è il 30 aprile perché non è molto chiaro cosa succedere al docente con supplenza breve al rientro del titolare della cattedra. Scopriamolo insieme.
A chiarire tutti i dubbi è l’articolo 37 del Contratto collettivo nazionale del lavoro del settore Scuola (CCNL Istruzione e ricerca). Ricordiamo che tale contratto è stato rinnovato solo nella parte economica 2019/2021.
Per garantire la continuità didattica, soprattutto per le classi di quinta, ovvero quelle che dovranno affrontare la maturità, il supplente ottiene la proroga del contratto, anche se rientra il titolare dopo il 30 aprile. Però solo se sussistono determinate condizioni citate proprie nell’articolo suddetto.
Infatti, si legge nell’articolo 37 che il docente titolare assente per 150 giorni continuativi può rientrare in servizio dopo il 30 aprile ma svolgerà supplenze o altri interventi didattici integrativi. Oppure, in altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Il periodo di assenza si riduce a 90 giorni nel caso in cui il docente è in servizio su classi quinte.
La proroga della supplenza breve è valida anche per gli scrutini e gli esami. Infatti, il docente che ha accettato una supplenza fino al termine delle lezioni, ovvero fino al 30 giugno, ha sempre diritto al contratto per scrutini ed esami.
Invece, cosa succede qualora il titolare della cattedra rientri prima dal periodo di assenza? Il docente con supplenza breve e con contratto fino al 30 giugno, non otterrà la proroga. In questo caso, però, la scuola stipulerà eventualmente un contratto specifico per gli scrutini e per gli esami finali.
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