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Economia

Bonus 550 euro: finalmente c’è la data per il pagamento ai lavoratori part-time

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L’INPS ha annunciato che sono in esame le domande per la concessione del Bonus 550 euro ai lavoratori dipendenti con contratto part-time verticale.

I lavoratori dipendenti privati con contratto part- time verticale, che hanno subito il rigetto della richiesta per il Bonus 550 euro, avranno 120 giorni di tempo per presentare domanda di riesame.

Bonus 550 euro . InformazioneOggi.it

Il sussidio era stato introdotto nel 2022 per contrastare il caro energia, ma, finora, non è stato erogato a tutti i beneficiari.

Con il Messaggio n. 1379/2023, l’INPS ha comunicato che sono stati, finalmente, ultimati gli esami relativi alle domande inoltrare dai lavoratori che, nel 2021, erano titolari di un rapporto di lavoro dipendente di tipo part-time verticale.

L’Istituto, inoltre, ha specificato anche quali sono i rimedi esperibili contro l’eventuale rigetto dell’istanza e la documentazione da allegare per richiedere il riesame della richiesta. Analizziamo, dunque, il provvedimento e scopriamo come fare per ottenere il Bonus 550 euro.

Bonus 550 euro: i requisiti per accedere al beneficio

Il Bonus 550 euro è un’indennità una tantum introdotta dall’art. 2-bis del Decreto Legge n.50/2022, il cd. Decreto Aiuti. È rivolto ai lavoratori dipendenti di aziende private, con contratto lavorativo part-time ciclico verticale.

Con la Circolare n. 115/2022, l’INPS aveva chiarito un ulteriore aspetto. Per richiedere il sussidio, era necessario che il rapporto lavorativo fosse in vigore nel 2021 e che ci fossero periodi di lavoro parziale per almeno un mese continuativo e, in totale, non inferiori alle 7 settimane e non superiori alle 20 settimane.

Era possibile, inoltre, inviare le domande entro il 30 novembre 2022.

Con il provvedimento sopra richiamato, l’Istituto previdenziale aveva anche specificato che l’erogazione del sussidio non sarebbe stata possibile se il richiedente, al momento dell’istanza, fosse stato titolare di NASpI, di pensione diretta oppure di un diverso rapporto di lavoro dipendente part- time.

Non perdere il seguente approfondimento: “Bonus part time di 550 euro: per ottenerlo bisogna affrettarsi, si rischia di perderlo: dettagli e domanda“.

Negazione del Bonus 550 euro: come si richiede il riesame?

Il Messaggio INPS n. 1379/2023 chiarisce che coloro che hanno ricevuto il respingimento della domanda del Bonus 550 euro, hanno la facoltà di presentare istanza di riesame.

Nello specifico, gli interessati hanno 120 giorni di tempo, che decorrono dalla pubblicazione del messaggio INPS oppure dalla conoscenza del rigetto della domanda (se successiva alla data del messaggio). Entro tale termine (che, tuttavia, non è perentorio), è possibile inoltrare richiesta di riesame ed allegare eventuale ulteriore documentazione, utile al riconoscimento dell’indennità.

Leggi anche: “Bonus 550 euro in busta paga per chi ha questo contratto di lavoro: controlla se sei tra i fortunati“.

Quando non si ha diritto all’indennità?

L’Istituto di previdenza ha anche specificato qual è la certificazione da presentare se si intende beneficiare del riesame e quali sono i motivi che hanno portato al rigetto della richiesta del Bonus.

Nella maggior parte dei casi, la ragione alla base della negazione dell’indennità consiste nella circostanza che il datore di lavoro ha identificato, nei flussi contributivi, l’attività lavorativa svolta come part- time orizzontale e non, invece, verticale.

Per risolvere il problema, dunque, l’INPS ha sottolineato che bisognerà valutare attentamente la documentazione presentata dal lavoratore (soprattutto il contratto di lavoro) e capire, effettivamente, in che modo qualificare la prestazione svolta dal dipendente.

Il Bonus 550 euro, inoltre, non spetta, oltre a coloro che, al momento della presentazione della domanda, percepiscono la NASpI, a coloro ai quali la NASpI è stata sospesa in seguito a rioccupazione con contratto lavorativo a tempo determinato, con durata uguale o minore di 6 mesi.

L’INPS, infine, ha chiarito che, se si è titolari di più contratti di lavoro, il presupposto dei “periodi non interamente lavorati” deve sussistere per uno dei rapporti di lavoro. Di conseguenza, non si possono sommare i periodo non lavorati relativi ai più rapporti. Non è necessario, tuttavia, che tale requisito venga maturato per tutti i rapporti di lavoro.

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