Canone RAI: con questo documento non si paga la tassa, non tutti lo sanno

Il canone RAI è l’imposta che devono pagare tutti coloro che possiedono un apparecchio televisivo. In alcuni casi, però, si è esonerati.

Il canone RAI è una tassa annuale, che obbliga tutti i nuclei familiari che dispongono di un televisore.

canone RAI
Esenzione canone RAI – InformazioneOggi.it

Dal 2016, la cifra dell’imposta (attualmente di 90 euro annui) è addebitata direttamente sulla bolletta della fornitura di energia elettrica dell’abitazione dell’utente. C’è, infatti, una presunzione di detenzione.

Esiste, tuttavia, un modulo da compilare, grazie al quale si può evitare di pagare il canone RAI, se ricorrono determinati requisiti. Scopriamo quali sono.

Canone RAI: che cos’è la Dichiarazione Sostitutiva di non detenzione?

Un Lettore ha inviato il seguente quesito:

Salve, il mio televisore si è rotto e ,attualmente, non dispongo di alcun apparecchio. Cosa devo fare per non pagare il canone? Grazie.

Specifichiamo al nostro Lettore che, in tal caso, è possibile smettere di pagare il canone RAI. A tal fine, deve presentare la cd. Dichiarazione Sostituiva di non detenzione. Il modulo da compilare è reperibile direttamente dal sito dell’Agenzia delle Entrate.

Non bisogna, quindi, richiedere il suggellamento della televisione, come era necessario fino a qualche anno fa.

La Dichiarazione Sostitutiva di non detenzione può essere inviata dal 1° luglio dell’anno antecedente fino al 31 gennaio dell’anno di riferimento. Nel caso, invece, di presentazione dal 1° febbraio al 30 giugno dell’anno di riferimento, l’esenzione si applica solo al canone RAI da versare per il semestre luglio-dicembre dello stesso anno.

Facciamo un esempio. Se la Dichiarazione è inoltrata:

  • dal 1° luglio 2020 al 31 gennaio 2021, si ha diritto all’esonero dal canone RAI per tutto il 2021;
  • dal 1° febbraio al 30 giugno 2021, l’esenzione dall’imposta riguarda solo il secondo semestre dell’anno di riferimento, cioè luglio-dicembre 2021.

Se continua a sussistere il requisito della non detenzione dell’apparecchio televisivo, la documentazione deve essere inviata ogni anno.

Per ulteriori informazioni, consulta: “Canone Rai, il modo legale che permette di non pagarlo più, funziona davvero“.

Dichiarazione di presenza di altra utenza elettrica: quando va presentata?

Simile alla Dichiarazione Sostitutiva è la Dichiarazione di presenza di altra utenza elettrica per l’addebito. Può essere inviata in ogni momento e non va ripresentata ogni anno.

Per l’interruzione del pagamento del canone RAI, bisogna verificare la decorrenza dei presupposti richiesti.

Se, infatti, tali condizioni ricorrono dal 1° gennaio dell’anno di presentazione della documentazione, allora il canone non dovrà essere pagato dal primo semestre di quell’anno.

Se, invece, i presupposti ricorrono dal 2 gennaio al 1° luglio dell’anno di presentazione della Dichiarazione, l’imposta non deve essere versata a partire dal secondo semestre dell’anno.

Qualora i requisiti vengano maturati dopo il 1° luglio, il canone RAI non deve essere pagato a partire dal primo semestre dell’anno successivo.

Se, infine, i presupposti ricorrono prima del 1° gennaio dell’anno di presentazione, l’esenzione ha decorrenza dal 1° semestre dell’anno di presentazione.

Potrebbe interessarti anche: “Esenzione Canone RAI, che beffa per i titolari di Legge 104: tutta la verità“.

Invio della Dichiarazione Sostitutiva per l’esonero dal canone RAI

La Dichiarazione Sostitutiva può essere inoltrata secondo una delle seguenti modalità:

  • sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate;
  • intermediari abilitati;
  • PEC, all’indirizzo cp22.canonetv@postacertificata.rai.it;
  • tramite raccomandata A/R, senza busta, accompagnata da una copia di un documento di riconoscimento, da spedire all’Ufficio Canone TV – c.p.22 Torino.

Dobbiamo, infine, sottolineare al nostro gentile Lettore che, se l’inoltro della Dichiarazione Sostitutiva è avvenuto correttamente, si inizierà a non pagare il canone RAI a partire dalla prima rata utile successiva alla ricezione della documentazione.

Il contribuente, inoltre, può richiedere il rimborso della cifra che ha, eventualmente, pagato in eccesso. In questo caso, dovrà compilare la cd. “Richiesta di rimborso del canone di abbonamento alla televisione per uso privato pagato mediante addebito nelle fatture per energia elettrica“.

Se hai dubbi o vuoi porre una domanda di carattere previdenziale, fiscale e legge 104, invia qui il tuo quesito.

Lascia un commento


Impostazioni privacy